F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. C) C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – DELL’AMMENDA DI € 250,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ FRECCIA AZZURRA 1945 SEGUITO GARA ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO/FRECCIA AZZURRA DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012
3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. C) C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - DELL’AMMENDA DI € 250,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ FRECCIA AZZURRA 1945 SEGUITO GARA ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO/FRECCIA AZZURRA DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011)
Il Presidente responsabile della società Freccia Azzurra comunicava a mezzo fax, il 20.11.2011, al Comitato Regionale Lombardia che nel corso dell’incontro Freccia Azzurra Cornaredo (cat. Allievi Prov.) del 20.11.2011, il Dirigente accompagnatore della società, presente in panchina, era deceduto. Nel fax sopra citato si evidenziava che l’evento avevo provocato uno scoramento generale di tutti i calciatori delle varie squadre della società e dei dirigenti e che pertanto non vi erano le condizioni per disputare l’incontro previsto per il pomeriggio, alle ore 14.30, valevole per il campionato di I° Categoria, tra Accademia Gaggiano Calcio e Freccia Azzurra. Nella nota ci si rimetteva espressamente a qualsiasi decisione ritenuta opportuna. Con nota in pari data (20.11.2011), la società Accademia Gaggiano Calcio, visto l’evento luttuoso, si dichiarava disponibile a recuperare l’incontro a prescindere da qualsiasi decisione del Giudice Sportivo. La società Freccia Azzurra trasmetteva identico fax (sempre del 20.11.2011) al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., con le stesse motivazioni, con riferimento all’incontro Freccia Azzurra/Cassolese (cat. Juniores Prov.), del 20.11.2011. In detto fax era riportata in calce l’annotazione del rappresentante della società Cassolese che, partecipando al lutto, condivideva la richiesta. Con Com. Uff. della Delegazione Provinciale di Milano n. 19, del 24.11.2011, veniva disposto il recupero della gara Juniores Provinciali Freccia Azzurra/Cassolese, ritenendosi la gara non disputata per “causa di forza maggiore”. Di contro il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia (cfr. Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011), in relazione all’incontro di I° Cat. Accademia Gaggiano Calcio/Freccia Azzurra, infliggeva alla società Freccia Azzurra la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e la sanzione pecuniaria di € 250,00. Il Giudice Sportivo – pur tenuto conto delle motivazioni sotto il profilo umano – riteneva che la società Freccia Azzurra aveva rinunciato, in assenza di una causa di forza maggiore, alla disputa della gara. Infatti rilevava che i calciatori erano presenti presso l’impianto sportivo, che l’evento era di natura non tecnica e che la società avrebbe dovuto in via preventiva intervenire presso il Comitato Regionale chiedendo la sospensione dell’incontro. Pertanto in considerazione degli artt. 53, commi 2 e 7, e 55 N.O.I.F., infliggeva le sopra citate sanzioni. Proponeva reclamo il Presidente Federale, il quale dopo aver ricapitolato i fatti, chiedeva l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, considerato che il tragico evento costituiva una causa di forza maggiore, che la Società aveva tempestivamente chiesto il rinvio dell’incontro e che l’analoga istanza relativa al Campionato Juniores Provinciale, fondata sempre sugli stessi motivi, era stata accolta. Tutto ciò premesso osserva la Corte come il reclamo sia fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni. È indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportato da tutte le parti interessate, integrino quella situazione di carattere eccezionale di cui all’art. 17, comma 4 C.G.S.. Ed infatti deve essere apprezzata la circostanza, del tutto peculiare, che l’evento luttuoso ha determinato sulla compagine societaria e così sugli impegni sportivi di interesse. L’eccezionalità della situazione - che giustificava la mancata disputa della gara – deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che il decesso di un dirigente provoca nell’ambito di una piccola realtà, qual è quella di una squadra dilettantistica, in cui la contiguità tra i dirigenti responsabili e calciatori è chiaramente peculiare. Giustamente, al riguardo, così come sottolineato nell’impugnazione non può poi tacersi come il provvedimento impugnato appaia essere basato su di un presupposto di fatto erroneo, quando afferma che la Società avrebbe dovuto preventivamente intervenire presso il Comitato Regionale. Al riguardo, come esposto in punto di fatto, vi è prova che la Società ha tempestivamente rappresentato al Comitato Regionale (cfr. cit. fax del 20.11.2011) i fatti, ricevendo, sul punto, la disponibilità dell’ altra squadra al recupero della gara. Ancora è fondata l’impugnazione in punto illogicità per contraddittorietà e disparità, quando per le identiche ragioni altro Organo della F.I.G.C. - con riferimento alla partita del Campionato Juniores (cfr. cit. Com. Uff. n. 19 del 24.11.2011) – ha accolto l’istanza della società Freccia Azzurra ritenendo sussistente la “causa di forza maggiore” che giustificava la mancata disputa dell’incontro, così disponendo il recupero dell’incontro. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale della F.I.G.C. annulla la delibera impugnata. Manda al Comitato Regionale Lombardia per la disputa della gara.
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