F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 4) RICORSO DEL CALCIATORE MASSIMO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI PONTEDERA/PONTEVECCHIO DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012
4) RICORSO DEL CALCIATORE MASSIMO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI PONTEDERA/PONTEVECCHIO DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)
Con la decisione in epigrafe indicata il ricorrente è stato sanzionato ''per avere in reazione ad un fallo subìto colpito con una violenta testata al volto un calciatore avversario, cagionando al medesimo un taglio al labbro con fuoruscita di sangue". Chiede al riguardo una riduzione del provvedimento disciplinare in oggetto a 2 sole giornate o, in subordine, nella diversa misura che sarò ritenuta di giustizia, deducendo vanamente a sostegno della sua istanza una serie di pronunce giurisdizionali che vengono invocate a suo favore, ma che non possono presentare alcuna utilità in un ordinamento come il nostro che ignora del tutto il vincolo giuridico del precedente. Per una seria e valida disamina della fattispecie neppure si rivela di qualche utilità la mera deduzione di circostanze di mero fatto, non pienamente o sufficientemente provate nel corso del giudizio come la resipiscenza ed il pentimento del calciatore, la assenza di precedenti disciplinari rilevanti nelle due ultime stagioni, la tensione accumulata in occasione di una partita importante che stava volgendo al termine con esito negativo per la sua squadra, la generica scorrettezza nel giuoco da parte dell'avversario. Merita, invece, attenta ed adeguata valutazione quanto specificamente attestato dal rapporto arbitrale: essere stato, cioè, il comportamento. del Lucarelli conseguente all'aver subìto un fallo di giuoco e, con maggior dettaglio, risultare altresì recepito pur dal giudice sportivo che puntualizza nel descrivere l'accaduto: "in reazione ad un fallo subìto". Sotto questo profilo non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti, fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subìta. Sulla base di queste considerazioni, pertanto, sembra doveroso ridurre la entità della sanzione comminata da 5 a 4 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massimo Lucarelli riduce a 4 giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Massimo Lucarelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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