F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 7) RICORSO DEL SIG. FABRIZIO CABRINI (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND (NOTA N°. 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012
7) RICORSO DEL SIG. FABRIZIO CABRINI (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND (NOTA N°. 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)
Il Sig. Fabrizio Cabrini ha impugnato la decisione della Commissione Nazionale Disciplinare pubblicata con Com. Uff. n. 52 del 22.12.2011 con la quale è stato condannato alla sanzione dell’inibizione per mesi 5 a seguito di deferimento della Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 38 comma 3 regolamento L.N.D. per avere simulato, nella qualità all’epoca dei fatti di direttore generale della A.C. Legnano S.r.l., il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Comi dell’A.C. Legnano S.r.l. alla S.C. Insubria A.S.D. al fine specifico di dissimulare un trasferimento a titolo temporaneo che non era attuabile a termine di regolamento, disciplinando siffatta simulazione anche a mezzo di scrittura privata e carpendo la buona fede del calciatore, ignaro delle intese raggiunte dalle due società. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce la sua estraneità ai fatti per i quali è stato condannato, in quanto presente unicamente all’incontro nel quale è stato sottoscritto l’accordo per il trasferimento temporaneo asserendo di non essere a conoscenza del successivo incontro nel quale è stato sottoscritto l’accordo per il trasferimento definitivo. Egli richiede pertanto la riforma del provvedimento impugnato e di conseguenza l’annullamento dell’inibizione inflitta. In subordine il ricorrente richiede la riduzione della sanzione in relazione alla sua effettiva partecipazione ai fatti in esame. Quanto alla richiesta di annullamento dell’inibizione essa non può essere accolta in quanto tra gli atti allegati alle indagini svolte dalla Procura Federale vi è anche una dichiarazione del tesserato Abbate Luigi (all’epoca dei fatti direttore sportivo della A.C. Legnano S.r.l.) da cui risulta che l’accordo intercorso per simulare il trasferimento definitivo e dissimulare quello temporaneo è stato sottoscritto anche dal Cabrini. Per queste ragioni la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto di sanzionarlo con l’inibizione per mesi 5. A tal riguardo dunque va pienamente condivisa la decisione assunta dalla Commissione Nazionale Disciplinare. In ordine alla domanda subordinata di riduzione della inibizione questa, invece, merita accoglimento dovendosi sanzionare il comportamento assunto da tutti i tesserati coinvolti e giudicati nella vicenda allo stesso modo. Pertanto detta inibizione deve essere ridotta da 5 a 4 mesi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor
Fabrizio Cabrini riduce la sanzione inflitta al sig. Fabrizio Cabrini a mesi 4 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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