F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: 1. DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI € 2.000,00; 2. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TOMMASO GULLI; 3. DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DE CESARE CIRO; 4. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CHIRIELETTI CHRISTIAN, INFLITTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP SS/SALERNO CALCIO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: 1. DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI € 2.000,00; 2. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TOMMASO GULLI; 3. DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DE CESARE CIRO; 4. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CHIRIELETTI CHRISTIAN, INFLITTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP SS/SALERNO CALCIO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012) Con atto, spedito in data 12.1.2012, la Società Salerno Calcio S.r.l. ha proposto, con richiesta di procedimento d’urgenza, ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012) con la quale, a seguito della gara Palestrina/Salerno Calcio, disputatasi in data 8.1.2012, erano state irrogate le seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputare 3 (tre) gare in campo neutro a porte chiuse alla predetta Società, con decorrenza immediata; - squalifica per 2 gare effettive all’allenatore della Società ricorrente, Gulli Tommaso; - squalifica per 3 3 gare effettive al calciatore della Società ricorrente, De Cesare Ciro. - squalifica per 2 gare effettive al calciatore della Società ricorrente, Chirieletti Christian. Questa Corte, separato preliminarmente il ricorso in epigrafe in quattro distinti appelli, osserva quanto segue. Quanto all’appello relativo alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, con obbligo di disputare 3 gare in campo neutro a porte chiuse, si evidenzia come lo stesso sia fondato limitatamente all’entità della sanzione della squalifica, irrogata alla Società, Salerno Calcio S.r.l.. Preliminarmente, si evidenzia che, coi motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Palestrina/Salerno Calcio, disputatasi in data 8.1.2012. In ordine, invece, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa possa essere rideterminata - in considerazione delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente, nonché della diffida specifica di cui al Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011 (diffida, la cui esistenza smentisce, peraltro, quanto affermato nel ricorso circa l’assenza di precedenti comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai sostenitori del Salerno Calcio) – nell’ammenda di € 2.000,00, con obbligo di disputare 1 (una) gara in campo neutro a porte chiuse, con decorrenza immediata. Quanto, invece, ai ricorsi, proposti avverso le sanzioni, irrogate ai calciatori, De Cesare Ciro e Chirieletti Christian, ed al tecnico, Gulli Tommaso, si rileva come la Società ricorrente non fornisca elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione delle vicende) tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nei referti degli Assistente Arbitrali, che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte tenute dai predetti calciatori e tecnico nei confronti della Direzione di Gara e degli avversari; quanto, poi, all’entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, le stesse non si appalesano sproporzionate rispetto alle condotte, poste in essere dai predetti tesserati. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Salerno Calcio S.r.l. di Salerno in 4 distinti appelli: 1) accoglie parzialmente quello relativo alla posizione della società riducendo la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara da disputarsi in campo neutro, a porte chiuse con decorrenza immediata; conferma nel resto. Respinge i ricorsi relativi ai numeri 2) 3) e 4). Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa al ricorso numero 1); dispone addebitarsi le tasse reclamo relative ai ricorsi numeri 2) 3) e 4).
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