F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 27 Marzo 2012 3) RICORSO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. – NOTA N. 3665/900 PF 10-11/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 27 Marzo 2012
3) RICORSO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 3665/900 PF 10-11/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.1.2012)
Con atto spedito in data 19.1.2012, il signor Marcello Federico ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 54/CDN del 13.1.2012) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 10. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del signor Marcello Federico (all’epoca dei fatti tesserato, in qualità di dirigente, in favore della SS Real Boville Ernica 2004), per una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti, ed in particolare: 1) per avere ingiustamente preteso una somma di denaro dal genitore di un calciatore al fine di rilasciare lo svincolo di un tesseramento inesistente; 2) per avere svolto, presso la SS Real Boville Ernica 2004, l’attività di allenatore della formazione juniores per la Stagione Sportiva 2009/2010, senza essere abilitato a tale funzione tecnica; 3) per non essersi presentato, innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, sebbene regolarmente convocato. Il ricorso in epigrafe risulta infondato per le seguenti ragioni.
1) In ordine alla prima delle contestazioni disciplinari sopra indicate, il signor Marcello Federico ripropone, anche in questa sede di gravame, una ricostruzione dei fatti che risulta smentita dagli atti di indagine; più in particolare, si evidenzia come l’odierno appellante, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, fosse perfettamente a conoscenza che la busta, consegnatagli dalla madre del calciatore, Genovesi Matteo, contenesse un assegno in denaro; circostanza provata dal fatto che il Marcello indicò nella ricevuta, rilasciata al genitore del predetto calciatore, il numero del predetto assegno. 2) Passando alla seconda contestazione disciplinare, si osserva come l’odierno appellante ammetta di avere svolto l’attività di allenatore della formazione juniores per la Stagione Sportiva 2009/2010, senza essere abilitato a tale funzione tecnica; egli si limita ad invocare, a propria scusante, l’ignoranza delle norme federali; ignoranza che, tuttavia, come ben noto, “non può essere invocata ad alcun effetto”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.F.. 3) Quanto, infine, alla terza ed ultima contestazione di cui al deferimento della Procura Federale, si rileva come il signor Marcello Federico, non abbia, neppure in questa sede di gravame, provato l’avvenuto invio della comunicazione (che sarebbe stata inviata al Comitato Regionale Lazio della L.N.D. in data 6.6.2011) circa il proprio legittimo impedimento a comparire davanti al Collaboratore della Procura Federale che lo aveva formalmente convocato per ben due volte. Al proposito, si osserva come nessun rilievo possa essere attribuito alla nota del 9.12.2011 (trasmessa, a mezzo fax, alla Procura Federale in data 10.12.2011) allegata dal Marcelli all’atto di gravame (unitamente alla fotocopia di un biglietto aereo relativo al volo Barcellona-Roma del 15.6.2011), atteso che la stessa risulta posteriore alla data di notifica del deferimento da cui ha tratto origine il presente procedimento disciplinare. Quanto, poi, alla quantificazione della sanzione, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti proporzionata rispetto alle molteplici violazioni disciplinari commesse dal signor Marcello Federico. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Federico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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