F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 01 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 28 Marzo 2012 2. RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA WOMAN NAPOLI/ ITA SALANDRA DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 367 del 18.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 01 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 28 Marzo 2012
2. RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA WOMAN NAPOLI/ ITA SALANDRA DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 367 del 18.1.2012)
Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a5 rigettava il reclamo proposto dalla Società Woman Napoli C5 avverso la gara da questa disputata contro la Ita sotto il profilo che era stata acquisita presso il competente Ufficio Tesseramenti la prova che le calciatrici Ivona Turcinovic e Arianna Ciambriello della società ospitata erano state, contrariamente alla tesi della reclamante, regolarmente tesserate a decorrere da una data anteriore a quella di svolgimento della gara. Contro tale pronuncia ha proposto appello l’odierna reclamante lamentando che il
tesseramento delle calciatrici in questione non sarebbe stato conforme alle disposizioni in materia e avrebbe messo in evidenza discrepanze e lacune documentali. Ciò premesso, la Corte rileva che l’appello non può trovare accoglimento per l’assorbente ragione - desunta dalla costante giurisprudenza di questa Sezione – secondo cui a decidere circa la
regolarità del tesseramento non possono che essere le risultanze dell’ufficio competente che vincolano l’esame del merito del giudice d’appello: il rimedio astrattamente esperibile non avrebbe, pertanto, che potuto essere quello dell’autonoma e previa contestazione del tesseramento davanti all’Ufficio stesso. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli)e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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