F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 09 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: C) AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE; A) INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2012 AL SIG. SIGNORINI ANDREA; B) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR; INFLITTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANTARCANGELO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 09 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: C) AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE; A) INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2012 AL SIG. SIGNORINI ANDREA; B) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR; INFLITTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANTARCANGELO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012) Con preannuncio di reclamo del 1.2.2012, l’U.S. Poggibonsi S.r.l. ha manifestato la volontà di proporre reclamo avverso le seguenti sanzioni: a) ammenda di €. 4.000,00; b) inibizione del proprio dirigente signor Andrea Signorini sino al 31.3.2012; c) squalifica per 4 giornate effettive di gara del calciatore El Kamch Anour; tutte comminate dal Giudice Sportivo con le motivazioni, sub a) “perché propri sostenitori, durante la gara, rivolgevano insistenti e reiterate frasi offensive e minacciose verso l’arbitro; tale comportamento veniva ulteriormente reiterato al termine della gara; gli stessi, durante l’incontro, lanciavano in direzione di un assistente arbitrale una pietra ed un accendino, senza colpire”, sub b) “per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso l’arbitro al termine della gara e per avere incitato il pubblico ad assumere atteggiamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro)”, sub c) ”perché a gioco fermo rivolgeva all’arbitro una frase irriguardosa accompagnata da espressioni blasfeme; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro una frase offensiva” Con memoria pervenuta, via fax, il 2 febbraio successivo, la società ha esposto i propri motivi di doglianza. In particolare, la società articola le proprie argomentazioni difensive assumendo, quanto alla sanzione sub a), che la stessa appare eccessivamente afflittiva rispetto ad atteggiamenti che, pur censurabili, ritiene di poter definire come manifestazioni prive di qualsiasi effettività, come sarebbe dimostrato dall’assenza di concrete conseguenze. Ne chiede una riduzione ad equità. Quanto alla sanzione irrogata al proprio dirigente Andrea Signorini, la reclamante assume che lo stesso non avrebbe tenuto alcun comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro, né avrebbe incitato altri a tenerlo. Nello specifico, reputa che dalle stesse espressioni riportate dall’ufficiale di gara non si rileverebbe alcuna prospettazione di un male futuro ma solo l’auspicio a non incontrarlo più e una personale disapprovazione della direzione della gara, esplicitata in toni sicuramente duri “ma non certo offensivi”. Nega, in radice, qualsiasi incitazione rivolta ai tifosi affinché tenessero un comportamento illecito nei confronti dell’arbitro. In esito, poi, alla squalifica comminata al giocatore El Kamch Anour , la società reclamante, nello stigmatizzare il comportamento del proprio tesserato, ritiene però di poter dedurre che, al di là delle espressioni blasfeme, il giocatore abbia usato espressioni latamente irriguardose nella tranche agonistica o, comunque, mere censure alle decisioni tecniche assunte, sicuramente non rivolte alla persona del direttore di gara. Conclude, sul punto, chiedendo una riduzione della squalifica o, in subordine, la commutazione di una o più giornate di squalifica in ammenda. Istruito il ricorso la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, dell’avv. Fabio Giotti, che ha concluso per l’accoglimento delle argomentazioni difensive di cui al reclamo. La Corte preliminarmente ad ogni esame, nel merito, delle doglianze proposte avverso i provvedimenti adottati, in rito dispone la separazione del ricorso in tre distinti gravami. In relazione al reclamo proposto avverso la sanzione dell’ammenda di €. 4.000,00 inflitta alla società la Corte, ribadito che quanto riportato nel referto arbitrale gode di fede privilegiata, ritiene, in relazione alla entità offensiva delle espressioni usate dai sostenitori della reclamante nei confronti del direttore di gara, che il ricorso possa essere parzialmente accolto, con riduzione della sanzione dell’ammenda nella misura di €. 2.000,00. Infatti, pur nella indubitabilità della grave offensività delle espressioni usate, profferite durante e dopo la gara, le stesse, ascritte ad un numero limitato e circoscritto di pseudo tifosi, non si sono poi concretizzate in atti astrattamente lesivi dell’incolumità dell’arbitro ma hanno esaurito la loro lesività in un complessivo atteggiamento oltraggioso senza che vi sia stato alcun momento di effettivo pericolo per la persona del direttore di gara, tanto che lo stesso ha riferito che nessun impedimento è stato frapposto al suo allontanamento dall’impianto di gioco. Ne consegue, ad avviso della Corte, che certamente la gravità delle espressioni usate per recare oltraggio all’arbitro, in una con l’isolato episodio del lancio di due oggetti verso l’assistente arbitrale, non raggiunto, sia meritevole di adeguata sanzione che, nella specie, la Corte ritiene di poter equamente quantificare in €. 2.000,00. Dispone, per quanto deciso, la restituzione della tassa reclamo. Quanto alla sanzione sub. b), ovvero l’inibizione comminata al dirigente Andrea Signorini, a svolgere qualsiasi attività in ambito federale sino al 31.3.2012, la Corte non condivide l’assunto difensivo e ritiene, invece, che la sanzione irrogata sia del tutto congrua e giustificata dalla gravità del comportamento tenuto dal dirigente. L’articolata e puntuale ricostruzione dell’accaduto, offerta dall’arbitro, fa emergere una reiterata manifestazione di inusitata violenza verbale da parte del signor Signorini, accompagnata, per ben due volte, da inequivocabili incitamenti ai tifosi a rivolgere offese e ingiurie al direttore di gara. Non condivisibile è, sul punto, il tentativo della società di accreditare la tesi che il dirigente avrebbe solo manifestato un “auspicio” a non incontrare più il medesimo arbitro e all’insussistenza di gestualità provocatorie, perché non di una prospettazione di speranza si è trattato ma di una ingiustificabile e violenta aggressione verbale che, posta in essere addirittura dal dirigente addetto all’arbitro, ha trovato facile terreno di sviluppo in taluni sostenitori esagitati che avrebbero dovuto, dal medesimo dirigente, essere invitati a comportamenti più consoni alla probità e lealtà sportiva, oltreché ad una civile compostezza e non lasciarsi andare a protervie espressioni triviali. Solo la mancanza di una concreta attuazione delle minacciose espressioni giustifica, ad avviso di questa Corte, una più severa sanzione per un comportamento inqualificabile, tenuto da un soggetto che è venuto radicalmente meno alla sua funzione di addetto all’ospitalità e tutela del direttore di gara. Nel respingere, pertanto, il reclamo, la Corte dispone addebitarsi la relativa tassa . Da ultimo, la Corte ritiene che non possa essere accolto il reclamo proposto nell’interesse del giocatore El Kamch Anour, autore di espressioni blasfeme e offensive (non meramente irriguardose) nei confronti del direttore di gara. Ad onor del vero, la stessa Società reclamante conviene sulla non giustificabilità del ricorso alla blasfemia per fatti di gioco, ancorché tenti di contestualizzarli nella forte tensione agonistica. La Corte non ha dubbio alcuno che il comportamento del giocatore integri la fattispecie di cui all’art. 19 comma 3 bis lett. a), che prevede la sanzione della squalifica minima per una giornata di gara, sanzione che deve essere, però, congruamente aggravata sia per avere lo stesso giocatore reiterato l’espressione blasfema sia per avere profferito, oltre alle espressioni che precedono, altre frasi indubbiamente oltraggiose e lesive dell’autorità e competenza del direttore di gara. Il tutto, aggravato dalla platealità del gesto, commesso al di fuori di un’azione di gioco e non in connessione temporale o logica con essa. La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, quindi, non solo ragionevole sul piano dell’inquadramento giuridico della fattispecie ma anche, sul piano della sanzione inflitta, assolutamente congrua e condivisibile. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena) in tre distinti appelli: c) in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Dispone addebitarsi le tasse reclamo dei ricorsi a) e b). Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso c).
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