F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 09 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 28 Marzo 2012 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 09 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 28 Marzo 2012
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)
Con preannuncio di reclamo del 7.2.2012, munito di richiesta di procedimento d’urgenza, la Ternana Calcio S.p.A., ha rappresentato, ai sensi dell’art. 37 C.G.S., di voler proporre reclamo avverso la squalifica per 1 giornata effettiva di gara del proprio tecnico, signor Domenico Toscano, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione “perché in stato di squalifica, posizionato in tribuna, impartiva ai tesserati in campo e in panchina disposizioni tecniche (sanzione in aggiunta alla precedente di cui al Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012, r. proc. fed.)”. Con memoria pervenuta, via fax, il 9 febbraio successivo, la società ha esposto i motivi di censura avverso l’impugnata decisione. In via preliminare, però, la società ha giustificato il ricorso alla procedura d’urgenza nella convinzione che il provvedimento di squalifica oggi in esame non possa valutarsi in maniera autonoma e distinta rispetto ai precedenti, con i quali è stata irrogata la medesima sanzione, della quale, quella odierna, dovrebbe essere considerata come aggravante; con conseguente vincolo di unitarietà e valutazione della sanzione, nel suo complesso, come squalifica a 3 giornate effettive di gara. Nel merito ritiene che il rappresentante della Procura Federale presente all’incontro, che ha riferito la violazione in oggetto, sia incorso in un errore di persona (per stessa ammissione della società non dimostrabile) e che, in ogni caso, il signor Toscano non potrebbe aver commesso quanto addebitato per inidoneità dei mezzi di comunicazione (nella specie, mancato uso di apparecchio telefonico mobile). Chiede, in conclusione, l’annullamento della sanzione da ultimo inflitta e, in subordine, la commutazione della squalifica in ammenda. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, cui hanno partecipato il signor Toscano e l’avv. Fabio Giotti in rappresentanza della società reclamante. La Corte preliminarmente ad ogni esame, nel merito, delle doglianze esposte dalla reclamante, reputa preliminare procedere ad una valutazione dell’ammissibilità del ricorso, con procedura d’urgenza, proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. La società ha invocato l’applicabilità, al caso de quo, del rito posto dall’art. 37, comma 7 C.G.S. reputando superabile la preclusione posta al successivo comma 8 ove si dichiara che il procedimento d’urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvi i casi nei quali sia ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova (ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie). Alla base della tesi della reclamante vi è l’individuazione di un vincolo di continuazione e di unitarietà indissolubile tra tutti e tre i comportamenti sanzionati, desumibile dalla lettera della norma che postula un “aggravamento” della squalifica irrogata e non una distinta e autonoma sanzionabilità dei singoli episodi ascritti. La tesi non è condivisa da questa Corte. Infatti, in disparte la circostanza che la prima squalifica è stata comminata per “proteste” verso l’arbitro (quindi per una fattispecie assolutamente diversa da quella odierna), vi è da dire che la condotta del signor Toscano non può essere qualificata come contraddistinta dall’elemento della continuazione, almeno secondo il concetto definitorio accolto dalla scienza giuspenalistica. Manca, è evidente, quell’elemento mitigatore dei risultati sanzionatori derivanti dalla mera sommatoria aritmetica di più punizioni per la violazione della medesima regula iuris, ossia l’originario e unitario intento di progettata trasgressione del divieto, apparsa certamente – nel caso odierno - voluta ma non preordinata, come pacificamente emerso sia dagli scritti difensivi che dalle dichiarazioni del tecnico della società. Né, d’altronde, comportamenti distinti nel tempo, dotati di una loro autonomia di condotta possono considerarsi, per il solo fatto di essere violativi della medesima norma, astretti dal vincolo della continuazione se manca l’elemento soggettivo della predisposizione di atti e mezzi al raggiungimento di una ed una sola finalità. Né a diversa conclusione può condurre l’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 22 comma 8 C.G.S., fornita dalla reclamante perché il dedotto “aggravamento” riguarda i comportamenti vietati indicati dallo stesso comma e non quello, di cui all’odierna fattispecie,
previsto dal precedente comma 7. La Corte, pertanto, reputando che la condotta addebitata al signor Toscano, sia dotata di propria autonomia lesiva, come tale meritevole di autonoma sanzione e, nella considerazione che trattandosi della sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, il ricorso in via d’urgenza non possa essere proposto, ne dichiara l’inammissibilità. Stante la dichiarata inammissibilità non si procede alla cognizione, nel merito, del reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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