F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 3) RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI JACOPO SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/CALCIO A CINQUE FORLÌ DEL 4.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 450 dell’ 8.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 3) RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI JACOPO SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/CALCIO A CINQUE FORLÌ DEL 4.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 450 dell’ 8.2.2012) Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha squalificato per 3 giornate di gara il calciatore Roselli Jacopo “espulso per doppia ammonizione (proteste e comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società sportiva in epigrafe “almeno una riduzione di pena” per “disuguaglianza di trattamento” confrontando la squalifica per 3 giornate di gara comminata al Roselli rispetto ad altro calciatore che in una diversa partita aveva tentato di aggredire l’arbitro ed era stato squalificato per 5 giornate. Il ricorso non merita accoglimento. La richiesta di riduzione della sanzione comminata al calciatore Roselli Jacopo non è sostenuta da alcun elemento probatorio che possa generare dubbi sulla gravità del comportamento del medesimo così come riportato nel referto arbitrale, per cui le tre giornate di squalifica inflitte trovano corretta giustificazione nella condotta ingiuriosa assunta nei confronti del direttore di gara. Il riferimento alla squalifica per 5 giornate comminata dal Giudice Sportivo ad altro calciatore che, in un diverso incontro, aveva tentato di aggredire un arbitro, tendente a sottolineare la sproporzione fra le due sanzioni non ha pregio, atteso che una non trascurabile differenza inflittiva fra una squalifica per 3 e 5 giornate di gara sussiste e che le autonome decisioni adottate dal Giudice Sportivo possono essere valutate dalla Corte di Giustizia Federale solo su ricorso della parte interessata e la loro presunta incogruenza non può essere ricondotta ad equità attraverso una semplice comparazione quantitativa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Futsal Pistoia di Pistoia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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