F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 4)RICORSO ARAGONESE C/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARAGONESE/PORTOS C5 FEMMINILE DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 14.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012
4)RICORSO ARAGONESE C/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARAGONESE/PORTOS C5 FEMMINILE DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 14.2.2012)
Facendo seguito al preannuncio del 29.1.2012, la A.S.D. Aragonese C5 proponeva reclamo in ordine alla gara, valida per il Campionato Nazionale di Serie A Calcio a 5 femminile, Aragonese C5/Portos C5 disputatasi il 29.1.2012 e conclusasi con il risultato di 4 a 4. Il reclamo era motivato dall’impiego, da parte della A.S.D. Portos Femminile Calcio a 5, di una atleta (Eliane Dalla Villa) tesserata, a dire della reclamante, irregolarmente, poiché tesserata, nella passata Stagione Sportiva, per la società Ateneo Combarro FS, affiliata alla Federazione spagnola di calcio. Secondo la reclamante, dunque, la Portos Calcio a 5, prima di procedere al tesseramento, avrebbe dovuto richiedere il nullaosta alla Federazione di provenienza, non essendo applicabile, al caso, di specie, la previsione di cui all’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F.. Pertanto, avendo partecipato alla suddetta gara una calciatrice non regolarmente tesserata, la A.S.D. Aragonese chiedeva al Giudice Sportivo di applicare il provvedimento sanzionatorio della sconfitta per 0-6 a carico della A.S.D. Portos, con tutte le ulteriori conseguenze previste dal C.G.S.. Con proprie controdeduzioni la A.S.D. Portos Femminile C5 contestava il contenuto del ricorso, evidenziando che la calciatrice Eliane Dalla Villa, «inserita in distinta ed effettivamente impiegata dalla A.S.D. Portos Femminile C/5 in occasione dell’incontro de quo, aveva pieno e legittimo titolo a prendere parte alla gara medesima, versando in posizione assolutamente regolare». Osservava, a tal proposito, la A.S.D. Portos che la suddetta atleta, nata l’8.8.1980, cittadina italiana, attualmente tesserata con lo status di “non professionista”, al momento del tesseramento di cui trattasi risultava, agli effetti sportivi, svincolata sin dalla Stagione Sportiva 2009/2010, «così come incontestabilmente confermato anche dall’Ufficio Tesseramento della L.N.D., con e-mail del 6.12.2011». Rientrava, quindi, la medesima calciatrice nell’ambito dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 39 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 162/A del 29.4.2011. Ai fini del tesseramento, dunque, occorreva soltanto la compilazione e deposito/spedizione dell’apposito modulo federale, senza necessità di alcun nullaosta. Quanto poi al richiamo ex adverso effettuato alla norma di cui all’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F., ne evidenziava l’inconferenza, atteso che, nel caso di specie, si trattava non già di calciatrice straniera, bensì italiana. Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, respingeva il ricorso, omologando il risultato conseguito sul campo. Osservava, infatti, il Giudice Sportivo che «dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, la nominata in
questione non risulta essere stata trasferita presso altra federazione estera come sostenuto dalla ricorrente e risulta tesserata per la società Portos C5 a far tempo rispettivamente dal 2.12.2011. Ne consegue pertanto che la calciatrice summenzionata aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe». Avverso il predetto provvedimento, pubblicato sul Com. Uff. della Divisione Calcio a Cinque n. 474 del 14.2.2012, propone ricorso la A.S.D. Aragonese C5, ad avviso della quale «il tesseramento della calciatrice in questione è irregolare, in quanto privo del previsto transfert, necessario per una calciatrice proveniente da federazione estera». In tal ottica, infatti, secondo la ricorrente, la documentazione allegata prova che nella passata Stagione Sportiva 2010/2011 la calciatrice di cui trattasi ha giocato nel Campionato spagnolo per la società Ateneo Combarro FS, affiliata alla Federazione spagnola. A nulla vale, dunque, secondo l’appellante, «la circostanza che la federazione spagnola non abbia mai chiesto il transfert alla nostra federazione quando la calciatrice è andata a giocare in Spagna, essendo ancora tesserata per società italiana, nel tempo divenuta inattiva, ma ben dopo che la calciatrice avesse iniziato a giocare nel Campionato spagnolo». Aggiunge, ancora, la reclamante che la conferma della «liceità» del tesseramento «porterebbe a situazioni paradossali, negative per tutto il movimento sportivo e per la nostra disciplina. Infatti paradossalmente la giocatrice potrebbe giocare il sabato nel campionato spagnolo e la domenica nel campionato italiano». Conclude, quindi, la A.S.D. Aragonese chiedendo la modifica della decisione di prime cure, con accoglimento del ricorso ed applicazione della sanzione della sconfitta per 0 a 6 a carico della A.S.D. Portos. La A.S.D. Portos C5 ha presentato proprie controdeduzioni, sostanzialmente ribadendo le medesime argomentazioni già spese innanzi al Giudice Sportivo, sopra in sintesi riferite, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali in materia e concludendo, quindi, per il rigetto del reclamo e «conseguente totale conferma dell’impugnata statuizione». Alla seduta del 29.2.2012, innanzi a questa C.G.F., sono intervenuti il presidente della ricorrente società A.S.D. Aragonese, Nadia Trivilino, nonché l’avv. Monica Fiorillo per la resistente società A.S.D. Portos, che hanno ribadito le loro posizioni, illustrando le ragioni a supporto delle rispettive tesi. Il reclamo non può trovare accoglimento. La questione centrale di causa attiene al regolare tesseramento dell’atleta Eliane Dalla Villa in relazione alla necessità o meno del transfert della Federazione spagnola. Il fatto è che dalla documentazione ufficiale acquisita al procedimento la calciatrice di cui trattasi non risulta tesserata per società affiliata ad altra Federazione. In tal ottica e ad ogni buon conto, peraltro, l’organo di giustizia sportiva, come già correttamente osservato dal Giudice Sportivo, non può, al riguardo, che riferirsi ai provvedimenti dell’Ufficio Tesseramenti e, quindi, per quanto qui particolarmente rileva, al fatto che la calciatrice Eliane Dalla Villa risultava svincolata in data 28.10.2009 per cessazione dell’attività della società per la quale era tesserata e che a far data dal 2.12.2011 la stessa è tesserata per la società resistente. Dalle risultanze ufficiali sopra riferite, dunque, emerge come al momento della disputa della gara di cui trattasi, la calciatrice Eliane Dalla Villa avesse legittimo titolo per partecipare alla stessa. Ciò premesso, per completezza di argomentazione occorre aggiungere come appare irrilevante, allo stato ed ai fini del presente giudizio, «che la federazione spagnola non abbia mai chiesto il transfert alla nostra federazione», così come privo di pregio è il richiamo alle previsioni di cui all’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F., trattandosi, nel caso di specie, di calciatrice di cittadinanza italiana. Da ultimo, considerata la denuncia sostanzialmente contenuta nel reclamo presentato dalla A.S.D. Aragonese C5, dovere d’ufficio impone a questa Corte di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune valutazioni e gli eventuali accertamenti di propria competenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Aragonese C/5 di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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