F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 5) RICORSO A.S.D. TORRES CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE ARCA SALVATORE SEGUITO GARA TORRES CALCIO/TORINO DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 20.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 5) RICORSO A.S.D. TORRES CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE ARCA SALVATORE SEGUITO GARA TORRES CALCIO/TORINO DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 20.2.2012) Con reclamo del 21.2.2012 la A.S.D. Torres Calcio Femminile impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale era stata inflitta al tecnico Salvatore Arca la sanzione della squalifica per 3 gare in relazione al contenuto ingiurioso di alcune frasi rivolte al direttore di gara durante lo svolgimento della partita. A sostegno del reclamo la Torres sosteneva che il tecnico aveva rivolto frasi prive di contenuto ingiurioso e come, tali, inidonee a giustificare l’entità della sanzione di cui si chiedeva, pertanto la riduzione. La Corte osserva che dal referto arbitrale risultano annotate alcune frasi pronunziate dal tecnico Arca che, seppur ingiustificabili, non risultano, tuttavia, particolarmente ingiuriose. Il ricorso può, conseguentemente, essere parzialmente accolto anche se la situazione di recidività del predetto tecnico, consente una riduzione della sanzione nei limiti di una sola giornata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Torres Calcio di Sassari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Arca Salvatore a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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