F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. CANOTTIERILAZIO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GIARRATANA NICCOLÒ SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ACQUEDOTTO/CANOTTIERILAZIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 542 del 25.2.0211)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012
2) RICORSO DELL’A.S.D. CANOTTIERILAZIO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GIARRATANA NICCOLÒ SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ACQUEDOTTO/CANOTTIERILAZIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a
Cinque – Com. Uff. n. 542 del 25.2.0211)
La società A.S.D. Canottieri Lazio Futsal, Calcio a Cinque, ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la quale lo stesso, con riferimento alla gara di coppa Italia under 21 di Calcio a Cinque disputata in data 23.2.2012 (L'acquedotto Calcio a 5/Canottieri Lazio Futsal), ha disposto la squalifica per 3 gare al calciatore Niccolò Giarratana “per atto di violenza a fine gara nei confronti di un avversario”.
La società ricorrente non contesta lo svolgimento dei fatti, ma si limita semplicemente a dedurre che il comportamento, sicuramente censurabile, non può essere considerato violento, essendosi trattato di una violenta spinta effettuata per altro con la mano aperta. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta non solo che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale, ma che essi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Il gesto del calciatore, costituito da una violenta spinta nei confronti dell'avversario, caduto
rovinosamente a terra, costituisce, per le sue intrinseche modalità, un atto di violenza di una certa gravità. Nessun valore scriminante può essere attribuito al fatto che la spinta sia stata fatta a mano aperta o alla tensione della gara, trattandosi di circostanze irrilevanti rispetto alla struttura del fatto violento. Parimenti, ad avviso della sezione, la pena irrogata appare congrua ed adeguata, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Canottierilazio Futsal di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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