F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 3) RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2012 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E ARTT. 36 E 38 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. – COM. UFF. N. 82 DEL 7.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 3) RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2012 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E ARTT. 36 E 38 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. – COM. UFF. N. 82 DEL 7.2.2012) Sul ricorso proposto dal Sig. Ezio Capuano avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012. Con la impugnata delibera la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha inflitto all’odierno appellante la sanzione della squalifica fino al 7.5.2012, in merito al deferimento del Procuratore Federale del 9.6.2011 (Prot. n. 9662/493 pf 10.11/SP/fc) per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed agli artt. 36 e 38 N.O.I.F.. Con l’unico motivo di reclamo il Capuano chiede che la delibera impugnata venga annullata per nullità del procedimento di primo grado dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico “a causa della lampante ed incontrovertibile violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa” atteso che la convocazione presso l’Organo giudicante fissata per il giorno 7.2.2012 (alla quale era stata rinviata dalla data inizialmente programmata del 15.12.2011) gli è pervenuta a mezzo di raccomandata solo il successivo giorno 22.2.2012 (“a dibattimento ormai ampiamente celebrato ed a decisione già emessa)”. Il reclamo del Sig. Ezio Capuano merita accoglimento. E’ provato documentalmente dalla fotocopia dell’avviso di ricevimento versata in atti che la raccomandata contenente la comunicazione della convocazione presso l’Organo giudicante di I° grado è pervenuta in data 22.2.2012, oltre il giorno fissato per la discussione del deferimento di cui il Capuano era stato destinatario e dunque in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ezio Capuano e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata con rinvio al I° Giudice per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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