F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 4) RICORSO DEL CUS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS CHIETI/BRILLANTE DEL 28.1.2012 – (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 494 DEL 17.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 4) RICORSO DEL CUS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS CHIETI/BRILLANTE DEL 28.1.2012 – (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 494 DEL 17.2.2012) Con reclamo del 30.1.2012 il CUS Chieti impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 con la quale il predetto Giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medesimo CUS Chieti avverso l’esito della gara CUS Chieti/Brillante del 28. 1.2012. La decisione di inammissibilità era stata assunta sulla base della considerazione che il gravame proposto dal CUS Chieti riguardava decisioni di carattere tecnico adottate in campo dall’arbitro e devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica del direttore di gara. Il reclamante sosteneva la erroneità della decisione di inammissibilità in quanto la società non avrebbe contestato alcun errore tecnico bensì “l’infrazione commessa dagli arbitri per di più reiterata nel giro di pochi minuti” che si sarebbe tradotta nella “mancata applicazione e rispetto dei regolamenti per lo svolgimento di gare”. Insisteva poi per l’ammissione della prova televisiva a sostegno della erroneità della decisione arbitrale. Siffatte affermazioni venivano poi succintamente ribadite in sede di audizione orale dinanzi a questa Corte. Il reclamo è infondato e deve essere, pertanto, respinto. In primo luogo va ricordato, in linea con la decisione del Giudice Sportivo, che l’art. 29, comma 3, C.G.S. fissa la seguente regola: “I Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. Ora gli errori che la reclamante attribuisce all’arbitro (e che sarebbero comprovati dalla ripresa televisiva (a sua volta inammissibile in quanto l’art. 35, comma 1.2, C.G.S. consente il ricorso a prove televisive di cui sia provata la piena garanzia tecnica e documentale limitatamente ai casi in cui “i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”) sono tutti pienamente riconducibili ad eventuali errori di carattere tecnico (l’asserito comportamento del portiere che avrebbe preso per due volte la palla con le mani fuori dall’area di rigore) e pertanto risultano assolutamente insindacabili dagli organi di giustizia sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal CUS Chieti di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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