• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 27.3.2012 AL SIG. VETRINI FILIPPO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE; LA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PULINA MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIGOR LAMEZIA DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del
5.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 27.3.2012 AL SIG. VETRINI FILIPPO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE; LA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PULINA MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIGOR LAMEZIA DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del
5.3.2012)
Con preannuncio di reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, del 6.3.2012, l’U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (GR), ha manifestato la volontà di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., avverso la squalifica del proprio calciatore, signor Michele Pulina, per 2 giornate effettive di gara, nonché nei confronti della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale, fino a tutto il 27.3.2012, al dirigente Filippo Vetrini, comminate loro dal Giudice Sportivo con la motivazione “per atto violento verso un avversario a gioco fermo” (il Pulina) e “per comportamento gravemente scorretto e offensivo verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara; al termine della stessa, nella zona antistante gli spogliatoi, assumeva atteggiamento platealmente rivolto a fomentare ulteriori proteste (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro, espulso)” (il Vetrini). Con memoria pervenuta, via fax l’8.3.2012, la società ha esposto i propri motivi di doglianza. In particolare, la società - offrendo prova televisiva - contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Pulina in quanto lo stesso, asseritamente, avrebbe colpito il proprio avversario non a gioco fermo ma in una fase concitata dell’azione e senza procurargli conseguenze fisiche. Si duole, altresì, dell’eccessiva afflittività della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto ad altra azione, parimenti o addirittura più violenta, posta in essere da calciatore della Virtus Lamezia e sanzionata con la squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara. Per quanto riguarda la condotta addebitata al dirigente la reclamante sostiene che l’arbitro non avrebbe riportato, in sede di refertazione, frasi ingiuriose rivolte da giocatore avversario al signor Vetrini in tre distinte circostanze e che lo stesso dirigente, una volta espulso, avrebbe tempestivamente ottemperato senza protestare. Al termine della gara, poi, lo stesso non avrebbe affatto incitato i sostenitori a protestare, tenendo un atteggiamento irriguardoso e antisportivo e l’arbitro, a causa della confusione esistente, avrebbe addebitato al dirigente Vetrini frasi e comportamenti altrui. Si chiede, in conclusione, che entrambe le sanzioni siano ridotte. Istruito il ricorso la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, del signor Vetrini e del presidente dell’U.S. Gavorrano, signor Balloni. In via preliminare ad ogni valutazione, la Corte dispone la separazione del ricorso proposto in due distinti appelli e, preso atto che in sede di discussione la società ha precisato di aver presentato ricorso con procedura d’urgenza al solo fine di evitare che la decisione riguardante il calciatore Pulina fosse tardiva e, ove favorevole, priva di sostanziale effetto in ragione del turno infrasettimanale di campionato già tenutosi alla data odierna, ritiene i ricorsi ammissibili quale rimedi ordinari, valutando la qualificazione apposta “con procedura di urgenza” come errore scusabile ed avente solo un fine meramente sollecitatorio. Ciò posto, la Corte, esaminata la documentazione versata in atti esprime, in primo luogo, il convincimento che non può ammettersi la prova televisiva offerta dalla società, non versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 35, comma 1.2 C.G.S., in base al quale “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica o documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. La disposizione che precede è di chiara interpretazione e pone un invalicabile limite all’utilizzo della prova televisiva ai soli casi di possibile discrasia tra il soggetto allontanato dal terreno di gioco e l’effettivo responsabile della condotta addebitata al primo. Avuto riguardo a quanto precede, la prova non può essere ammessa in quanto la fattispecie in esame è sicuramente diversa. Nel merito delle due condotte vagliate dal Giudice di prime cure la Corte esprime il convincimento che esse siano state correttamente valutate e che le sanzioni irrogate siano congrue e condivisibili. Entrambe trovano la loro ragione giustificatrice nel referto arbitrale che, come è ampiamente noto, gode di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 35 comma 1 C.G.S., né le generiche a argomentazioni addotte in sede difensiva possono assumere una qualche efficace valenza idonea a contrastare quanto riportato, ivi compresa la denunciata disparità di trattamento con altra fattispecie non sovrapponibile. In relazione al fallo commesso dal giocatore Pulina, non può dubitarsi che, tecnicamente, la palla trattenuta (o in possesso) da un calciatore a terra costituisca causa di interruzione del gioco, per cui non è errato affermare, come ha fatto il Giudice di prime cure, che il gioco era (o fosse da considerarsi) fermo. Ora, a gioco fermo, salire sulla gamba di un calciatore a terra costituisce, indubitabilmente, un atto violento, punito, ex art. 19.4 C.G.S. con la sanzione minima della squalifica per 3 giornate di gara, salva l’applicazione di circostanze attenuanti, come è evidentemente avvenuto ad opera del Giudice di prime cure. Quanto precede depone, perciò, sia per la correttezza della rubricazione dell’atto posto in essere dal Pulina che per la misura della sanzione irrogata. Lo stesso convincimento esprime la Corte all’esito della valutazione della condotta ascritta al dirigente Vetrini, responsabile di più azioni gravemente offensive e verbalmente violente, idonee a causare più gravi conseguenze qualora i suoi incitamenti fossero stati raccolti dai tifosi. Nessun rilievo ha il mancato, puntuale referto delle espressioni usate dal dirigente essendo la loro sintesi definitoria ampiamente sufficiente a comprendere e qualificare come significativamente antigiuridico il suo comportamento. Solo la mancanza di una concreta attuazione delle oltraggiose ed antisportive espressioni giustifica, ad avviso di questa Corte, una più severa sanzione per un comportamento inqualificabile, tenuto da un soggetto che è venuto radicalmente meno alla sua funzione di addetto all’ospitalità e tutela del direttore di gara. Pienamente condivisibile è, per quanto precede, la sanzione irrogata al dirigente Vetrini che merita, perciò conferma. In conclusione i ricorsi proposti dall’U.S. Gavorrano debbono essere respinti. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto) in due distinti appelli, considerandoli entrambi ordinari e non d’urgenza, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 27.3.2012 AL SIG. VETRINI FILIPPO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE; LA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PULINA MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIGOR LAMEZIA DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del
5.3.2012)"