F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012 4. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLÈ A SEGUITO DELLA GARA PISA/TERNANA DEL 5.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 6.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012
4. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLÈ A SEGUITO DELLA GARA PISA/TERNANA DEL 5.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 6.3.2012)
La società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Angelo Raffaele Nolè seguito gara Pisa/Ternana del 5.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 6 marzo 2012), in quanto, secondo quanto riportato dal Collaboratore della Procura Federale, il calciatore de quo, al rientro negli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo, nel sottopassaggio, colpiva con una gomitata al volto il calciatore n. 3 del Pisa, Benedetti Amedeo. La ricorrente lamenta una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 comma 1/1.1 – 1.3 e 1.4 C.G.S.. In particolare evidenzia che tale condotta è stata segnalata da un rappresentante della Procura Federale e non dall’arbitro il cui referto costituisce prova privilegiata. Inoltre, afferma la ricorrente, la procedura di segnalazione non è stata effettuata secondo le predette norme. Chiede pertanto la ricorrente l’annullamento della sanzione inflitta per l’inammissibilità della segnalazione dei fatti, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, letto il ricorso ed udite le parti, rileva un errore e/o mancanza di interpretazione da parte della ricorrente di quanto disposto dai commi 1/1.1 – 1.3 dell’art. 35 C.G.S. ove è chiaramente precisato che “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”. Il tenore letterale dell’art. 35, punto 1.3, letto congiuntamente al punto 1.1 lascia intendere che il legislatore voleva attribuire, come in effetti ha attribuito, valore di prova privilegiata al referto degli arbitri e suoi assistenti, attribuendo valore di elemento di prova a tutti gli altri documenti, cartacei o audiovisivi, dei quali il Giudice Sportivo può venire in possesso. La fattispecie de qua si incardina pertanto perfettamente all’interno del sistema delle prove previsto nell’art. 35 C.G.S. ove da una parte esistono prove privilegiate che possono essere confutate solo in base alle regole del medesimo art. 35, dall’altra esiste una serie di elementi di prova, liberamente valutabili nella forma, nella sostanza e nel merito dal Giudice Sportivo in ogni stato e grado del provvedimento giudiziario sportivo. Pertanto codesta Corte, richiamando i poteri degli Organi della Giustizia sportiva di cui all’art.34, comma 4, C.G.S., e la regolarità di quanto adempiuto ai sensi dell’art.35, comma 1.3 del predetto Codice, conferma la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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