F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO A.S.D. CITTANOVA INTERPIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COTRONEO DEVIN SEGUITO GARA CITTANOVA INTERPIANA/ VALLE GRECANICA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO A.S.D. CITTANOVA INTERPIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COTRONEO DEVIN SEGUITO GARA CITTANOVA INTERPIANA/ VALLE GRECANICA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) Con atto, spedito in data 24.2.2012, la società A.S.D. Cittanova Interpiana preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) con la quale, a seguito della gara Cittanova Interpiana/Valle Grecanica, disputatasi in data 19.2.2012, era stata irrogata la squalifica per 9 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Cotroneo Devin. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 28.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Cittanova Interpiana faceva pervenire, in data 5.3.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente riprovevole ed idoneo a mettere a repentaglio l’incolumità di un Ufficiale di Gara, tenuto dal tesserato della società A.S.D. Cittanova Interpiana, Cotroneo Devin, nei confronti dell’Assistente Arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cittanova Interpiana di Cittanova (Reggio Calabria).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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