F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 3. RICORSO A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA MONTEROTONDO/BUDONI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 3. RICORSO A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA MONTEROTONDO/BUDONI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Monterotondo/Budoni, disputato in data 26.2.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Sgugugia Battista la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere colpito con una testata un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco. Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione la A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, la quale lamenta l’eccessività della sanzione irrogata, in considerazione del fatto che il proprio tesserato non ha posto in essere alcun atto violento nei confronti di un avversario che, al contrario, ha cercato, con provocazione, il contatto con il calciatore Sgugugia e chiede, pertanto, l’applicazione di una sanzione più equa. La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, di conseguenza, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento, Infatti il comportamento tenuto dal calciatore Sgugugia, descritto in maniera chiara e dettagliata dall’assistente arbitrale, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni di Budoni (Olbia-Tempo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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