F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 4. RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCA ROBERTO SEGUITO GARA NOTO/ADRANO DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 4. RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCA ROBERTO SEGUITO GARA NOTO/ADRANO DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012) La A.S.D. Adrano Calcio ha proposto impugnazione avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale al calciatore Pasca Roberto. L’arbitro della gara Noto/Adrano del 26.2.2012, ha riferito che: 1) il calciatore Pasca cercava di colpire un avversario con una manata all’altezza del viso e 2) rivolgeva allo stesso frasi gravemente offensive e dal contenuto minatorio. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiede a questa Corte di rideterminare la squalifica inflitta al proprio tesserato, in misura più equa. Motiva tale richiesta sul presupposto che il tentativo di “colpire con una manata un avversario” deve essere inquadrato come un comportamento antisportivo e non violento. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Questa Corte, nel premettere che deve considerarsi definitivo il capo della decisione del Giudice Sportivo relativo alle espressioni ingiuriose e minacciose, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, rileva che la condotta contestata, ancorché nella forma del tentativo, costituisce un atto indiscutibilmente violento per l’ordinamento sportivo, che lo equipara, da un punto di vista disciplinare, al fatto consumato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Adrano Calcio di Adrano (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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