F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 29 Marzo 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. PORTOS C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/ PORTOS C5 FEMMINILE DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 540 del 25.2.0211)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 29 Marzo 2012
1) RICORSO DELL’A.S.D. PORTOS C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/ PORTOS C5 FEMMINILE DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 540 del 25.2.0211)
L’incontro di Calcio a Cinque Serie A femminile tra le squadre dell’Isolotto Fondiaria Calcio 5 e quella del Portos Calcio a 5 veniva interrotto dall’arbitro al minuto 2,42 del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco allorquando la squadra ospite stava vincendo per 3 a 1. Riferisce in proposito il direttore di gara, con ampio ed esauriente supplemento di referto, che sul detto terreno di gioco si era formata un’eccessiva condensa costituente insuperabile ostacolo al regolare svolgimento della partita, e che tale condensa, nonostante gli accorgimenti intrapresi,
continuava ad espandersi senza poter venir arrestata e diminuita. L’arbitro completava il proprio rapporto ricordando di essersi consultato con i capitani delle due squadre, ottenendo risposta confermativa dell’elevato rischio per l’incolumità delle giocatrici e che, effettuato un ulteriore sopraluogo venti minuti dopo l‘iniziale provvedimento sospensivo, lo stato
dei luoghi risultava immutato se non peggiorato, determinando la definitiva sospensione della gara. Subito dopo la società ospite proponeva riserva scritta ritenendo responsabile quella ospitante, annunciando l’intenzione di procedere nelle “opportune sedi” alle quali, infatti, ricorreva. Il Giudice Sportivo riteneva che la sospensione fosse da addebitare a “sopravvenuta causa di forza maggiore” e pertanto disattendeva il reclamo disponendo la remissione degli atti alla Divisione competente per la ripetizione dell’incontro. Avverso tale statuizione propone tempestivo reclamo la soc. Portos, resiste la Isolotto Fondiaria riportandosi alla memoria di prime cure. Il gravame è fondato e va pertanto accolto. La mancata regolare conclusione della partita deve ritenersi determinata dall’inefficienza dell’impianto di gioco della quale, a norma delle vigenti disposizioni, deve rispondere la società ospitante. Come correttamente ricorda la ricorrente, gli artt. 3 e 5 del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque per gli incontri che si disputano “al chiuso”, prescrive che “l’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare”, determinando in tal modo, con specifica previsione, l’obbligo gravante sulla società ospitante di tenere il terreno di gioco in stato di agibilità anche in riferimento al particolare inconveniente verificatosi nella fattispecie. La disposizione in richiamo potrebbe venir superata soltanto nell’ipotesi di condizioni atmosferiche assolutamente eccezionali, nel presente caso escluse sia dalla refertazione, sia dalle ammissioni contenute nelle deduzioni difensive rese in prime cure della società appellata alle quali quest’ultima si è riportata in questo grado del processo. Ricorda, infatti, la società Portos, di aver segnalato più volte l’inconveniente al Comune di Firenze, proprietario dell’impianto, precisando altresì che, nonostante gli interventi, al termine del primo tempo non era stato possibile eliminare la condensa: resta dunque accertato il difetto del terreno di gioco e la sua indipendenza da cause di forza maggiore come contrariamente ritenuto dal primo Giudice. Sulla base delle ricordate disposizioni regolamentari e delle ammissioni di parte, la Corte, rilevato che la sospensione definitiva della gara deve essere ascritta al cattivo stato di manutenzione dell’impianto che non ha consentito il regolare svolgimento della gara, ritenuto altresì che non risulta provata alcuna eccezionale gravità dell’evento atmosferico, considerato che la società ospitante è responsabile, a sensi dell’art. 17, comma 1 C.G.S., della mancata conclusione dell’incontro, accoglie il reclamo pronunciando come in dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Portos C5 Femminile di Ascoli Piceno, annulla la delibera impugnata ed infligge alla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 la punizione sportiva della perdita della gara su indicata per 0-6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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