F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 29 Marzo 2012 3) RICORSO DEL SIGNOR GALBIATI MARCELLO (ALLENATORE A.S.D. SAN BIAGIO MONZA 1995) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SAN BIAGIO MONZA 1995/ AYMAVILLES CALCIO A 5 DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 594 del 7.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 29 Marzo 2012 3) RICORSO DEL SIGNOR GALBIATI MARCELLO (ALLENATORE A.S.D. SAN BIAGIO MONZA 1995) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SAN BIAGIO MONZA 1995/ AYMAVILLES CALCIO A 5 DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 594 del 7.3.2012) Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo della Divisione Calcio A5 infliggeva a Marcello Galbiati, allenatore della San Biagio Monza 1935, la squalifica per 4 gare in quanto dopo essere stato allontanato (nel corso della gara disputata dalla sua squadra contro lo Aymavilles Calcio a 5) aveva rivolto all’arbitro frasi irriguardose e, dopo la notifica del provvedimento, aveva tenuto nei confronti di questo un comportamento offensivo e minaccioso. Contro tale pronuncia il tecnico ha proposto appello a questa Corte chiedendo l’applicazione di una sanzione più proporzionata rispetto alla condotta. Ciò premesso, la Corte rileva che, indiscussa rimanendo la posizione in essere da parte dell’appellante della condotta analiticamente descritta nel referto arbitrale, più adeguata rispetto ai fatti e conforme rispetto alle disposizione vigenti, si rivela la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, tenuto conto che alla pena edittale di 2 giornate va aggiunta quella di un’ulteriore gara in ragione della reiterazione del comportamento offensivo. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Galbiati riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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