COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR FUKUDOME SHIN, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 – BIS, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE AFFERMATO DI NON ESSERE STATO TESSERATO PER ALCUNA SOCIETÀ APPARTENENTE A FEDERAZIONI ESTERE, AL FINE DI OTTENERE IL TESSERAMENTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, PER LA SOCIETÀ A.S. REAL GIULIANOVA, SENZA AVERNE TITOLO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR FUKUDOME SHIN, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 – BIS, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE AFFERMATO DI NON ESSERE STATO TESSERATO PER ALCUNA SOCIETÀ APPARTENENTE A FEDERAZIONI ESTERE, AL FINE DI OTTENERE IL TESSERAMENTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, PER LA SOCIETÀ A.S. REAL GIULIANOVA, SENZA AVERNE TITOLO. Con nota del 23.1.12, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il soggetto sopra specificato, per rispondere della detta contestazione. Con raccomandata a.r. del 21.2.12, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informandolo che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 26.03.12, alle ore 16:00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il Sig. Fukudome Shin, il quale chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione concordata con la Procura nella seguente misura: mesi quattro di squalifica. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA di infliggere al Sig. Fukudome Shin la squalifica di mesi quattro. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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