COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 99 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BUOLI ANDREA, tess.S.S.D. Unione Calcio Casalese, sig. GALAFASSI MANUELE, dirigente S.S.D. Unione Calcio Casalese e S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE – camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
99 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. BUOLI ANDREA, tess.S.S.D. Unione Calcio Casalese, sig. GALAFASSI MANUELE, dirigente
S.S.D. Unione Calcio Casalese e S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE – camp. Promozione
Con nota 27.2.2012 N. 5772-672, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. BUOLI ANDREA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22,comma 6, del C.G.S, per
violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere disputato nella
corrente stagione sportiva, benché squalificato, la gara di campionato 2011/2012 di Promozione-Girone A S.S.D. Unione Calcio
Casalese – Meletolese dell’11.9.2011, nelle file della S.S.D. Unione Calcio Casalese;
- il sig. GALAFASSI MANUELE, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F.,
perché, quale dirigente accompagnatore della S.S.D. Unione Calcio Casalese, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla
citata gara, con ciò permettendo al sig. Andrea Buoli di giocare, sebbene squalificato;
- la società S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Ritualmente effettuate le notifiche, i sigg. BUOLI e GALAFASSI hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI preliminarmente informa di essersi accordato, per il patteggiamento, ex art. 23 del C.G.S., con il calc. BUOLI per la irrogazione della squalifica di giorni 1(anziché giorni 2, come sanzione base) e con il sig. GALAFASSI per la inibizione di giorni 30 (anziche giorni 45 come sanzione base). Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che debbasi affermare la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE con l’ammenda di € 300.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale ;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il calc. BUOLI e per il sig.
GALAFASSI, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. BUOLI e dal sig. GALAFASSI integri la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.;
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. BUOLI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GALAFASSI MANUELE la inibizione per giorni 30 ed alla S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE l’ammenda di € 200.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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