COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 100 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. RIGHI EMANUELE, già allenatore A.S.D. S. Antonio Calcio e A.S.D. S.ANTONIO CALCIO – Camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 100 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. RIGHI EMANUELE, già allenatore A.S.D. S. Antonio Calcio e A.S.D. S.ANTONIO CALCIO – Camp. Eccellenza Con nota 27.2.2012 N. 5724/497, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. RIGHI EMANUELE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello statuto e di tutte le norme federali), per avere, a partita S.Antonio Calcio – Emmetre del 21.11.2010 conclusa, davanti agli spogliatoi, colpito con due schiaffi al viso il calciatore Enrico Giovine, dopo aver proferito all’indirizzo dello stesso una frase di chiara matrice intimidatoria (“tanto sei di Bologna, e non finisce qui”); - la società S.ANTONIO CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio tecnico; Ritualmente effettuate le notifiche, l’all. RIGHI ha fatto pervenire una memoria in cui, fra l’altro, afferma : 1) di non avere colpito con due schiaffi al viso il calc.Giovine, da lui conosciuto da più di 20 anni, ma “di avergli appoggiato la mano sulla guancia, a mo’ di carezza”, mentre il calc. Giovine nel verbale del collaboratore della Procura Federale dichiarava che l’all. RIGHI “gli dava due schiaffetti/buffetti sulla guancia”; 2) erano presenti anche due Carabinieri in servizio che non intervenivano, non riscontrando alcun comportamento rilevante; 3) di non aver detto al calc. Giovine “tanto sei di Bologna e non finisce qui”, ma invece “andiamo a casa, andiamo a casa”, come, sostanzialmente, confermato anche da un testimone sentito dal Collaboratore della Procura Federale; 4) nella stessa relazione del Collaboratore della Procura Federale si legge che il gesto messo in atto dal RIGHI “volesse essere di affetto”; 5) inoltre, due giorni dopo l’episodio, come ammesso dallo stesso calc. Giovine, il RIGHI formulava le proprie scuse, pubblicamente, tramite una radio, scuse integralmente e formalmente accettate dal calciatore; 6) chiede, in via principale, di esser assolto da ogni e qualunque accusa, e, in subordine, che vengano tenute presenti la sua condotta, le scuse ufficiali e pubbliche, l’assenza di violenza e, al più, l’aver travalicato le intenzioni, applicando la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) della ammonizione. Fa, inoltre, richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite , in ordine agli addebiti ascritti con la squalifica per mesi 3 del sig. RIGHI EMANUELE e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. S.ANTONIO CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria presentata; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale nonché il sig. RIGHI; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal sig. RIGHI nei confronti del calc. Giovine potrebbe essere valutato come idoneo ad ingenerare in chi lo ha subito i presupposti di una violenza o di una semplice minaccia, ipotesi che, comunque, viene a cadere alla luce dei chiarimenti intervenuti successivamente, ma nella immediatezza, essendo trascorsi solo alcuni giorni, con le scuse pubblicamente formulate dal sig. RIGHI e, infine, dal tenore della lettera in data 29.11.2010 del sig. Giovine, che, nell’informare “che in data 26.11.2010 il signor EMANUELE RIGHI si è pubblicamente scusato, a mezzo Radio, durante la trasmissione da lui condotta su Futurshow Station, nei confronti del sottoscritto per quanto accaduto il 21 novembre 2010, così come richiesto nella precedente mia del 24.11.2010. Avendo compreso, a seguito dei dovuti chiarimenti, che il suo gesto non è stato dettato né da cattiveria, né da intento dispregiativo, ritengo le scuse pienamente satisfative”; - considerato, conseguentemente, che la condotta messa in atto dal sig. RIGHI possa pur essere valutata, anche se minimamente, come violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., ma con riflessi assai modesti sotto l’aspetto sanzionatorio, - visto l’art. 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. RIGHI EMANUELE la sanzione dell’ammonizione, nulla disponendo a carico dell ’A.S.D. S.ANTONIO CALCIO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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