COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 101 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. GARATTONI MASSIMO, già tess. A.I.A.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 101 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. GARATTONI MASSIMO, già tess. A.I.A. Con nota 28.2.2012 n. 5808/285, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 40, comma 1, del Regolamento A.I.A., il sig. GARATTONI MASSIMO per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dell’aordinamento sportivo, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere usato – al termine della gara Junior Coriano – Parco Pironi del 30.9.2011, una volta entrato indebitamente nell’area del terreno di gioco e negli spogliatoi, avvalendosi della qualifica federale, espressioni offensive e minacciose nei confronti di altro tesserato (arbitro della gara in questione) ed esprimendo pubblicamente, anche all’esterno degli spogliatoi, una volta allontanatosi, rilievi e giudizi lesivi della reputazione dello stesso. Ritualmente effettuata la notifica, il sig. GARATTONI ha inviato una e-mail in cui contesta il deferimento, effettuato dopo la presentazione delle sue dimissioni dall’A.I.A., aggiungendo valutazioni personali sull’operato del Collaboratore della Procura Federale, sulla classe arbitrale, nonché sul procedere della C.D. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità del sig GARATTONI, in ordine agli addebiti ascritti, con la inibizione per mesi 18. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. GARATTONI integri la violazione di quanto come sopra attribuitogli; - visto l’ art. 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. GARATTONI MASSIMO la inibizione per mesi 12, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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