COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179/LND del 22/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALONZI LUIGI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. BOVILLE ERNICA E DELLA A.S.D. BOVILLE ERNICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179/LND del 22/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALONZI LUIGI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. BOVILLE ERNICA E DELLA A.S.D. BOVILLE ERNICA Con atto del 20-2-2012 la Procura Federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Alonzi Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della A.S. Boville Ernica per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS per avere autorizzato la stipula di un accordo economico depositato in data 18-9-2009 per un importo in musra superiore (4.000 euro) ai limiti fissati (3.000 euro) dal protocollo d’intesa AIAC dell’1-7-2009; scrittura privata redatta e sottoscritta da persona priva di rappresentanza. Deferiva altresì la ASD Atletico Boville Ernica a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per le violazioni ascritte al presidente Alonzi, all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S. Boville Ernica,società successivamente costituita, a seguito di fusione, nell’A.S. Atletico Boville Ernica. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire una memoria difensiva l’ASD Atletico Boville Ernica che deduceva preliminarmente l’incompetenza della Commissione Disciplinare territoriale, per essere competente la Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto all’epoca dei fatti la società A.S. Boville Ernica partecipava al campionato interregionale. Alla riunione fissata per il deferimento, presenti i rappresentanti della società deferita, il rappresentante della Procura Federale richiedeva la trasmissione degli atti alla Procura requirente in quanto, effettivamente, la Commissione Disciplinare adita, risultava incompetente per essere i fatti riferibili a tesserati e società del campionato interregionale. La deferita si rimetteva alla decisone della Commissione. La Commissione Disciplinare ritenuta fondata l’eccezione preliminare d’incompetenza, DELIBERA Di dichiarare la incompetenza della Commissione Disciplinare territoriale del Lazio per essere competente la Commissione Disciplinare nazionale, di rimettere di conseguenza gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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