COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179/LND del 22/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG.RI ERGOTTINO LUCA E COLUZZI FERNANDO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI CANTONE LUIGI E MASSAIA LUCIANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179/LND del 22/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG.RI ERGOTTINO LUCA E COLUZZI FERNANDO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 40 COMMA 4 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI CANTONE LUIGI E MASSAIA LUCIANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Il Presidente del C.R.Lazio con nota del 4.11.2011 comunicava alla società A.S.D. OSTIANTICA CALCIO di avere passato agli atti nulla a tutti gli effetti regolamentari la lista di richiesta di tesseramento del calciatore ERGOTTINO LUCA , trasmettendo di conseguenza gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Il collaboratore della Procura esperiva le opportune indagini in base ale quali rilevava vhe il calciatore ERGOTTINO prendeva illegittimamente parte a n. 3 gare del campionato di Promozione: OSTIANTICA – CAVA DEI SELCI del 2.10.2011, VELLETRI – OSTIANTICA del 9.10.2011, e OSTIANTICA – PALOCCO del 16.10.2011 e che il Sig CANTONE LUIGI per n.2 gare e il Sig. MASSARI LUCIANO per n. 1 gara , in qualità di dirigenti accompagnatori, sottoscrivevano le distinte di gara, in cui attestavano che tutti i partecipanti all’incontro , quindi compreso anche l’ERGOTTINO, erano regolarmente tesserati e potevano così prendere parte alla gara, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti. In conseguenza di quanto sopra la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in titolo a questa Commissione Disciplinare per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto. La società deferita faceva pervenire nei termini una memoria difensiva, alla quale si riportava il sig. FERNANDO COLUZZI, presente all’udienza. Il COLUZZI afermava di ritenersi responsabile dell’accaduto sostenendo che la firma apposta dai dirigenti nelle distinte di gara era stata messa perché imposta loro in quanto non erano presenti i dirigenti addetti. Precisa, altresì, l’assoluta buona fede, tenuta nella circostanza, tanto che il calciatore in questione veniva immediatamente fermato alla notifica ricevuta dall’Ufficio tesseramenti del C.R.Lazio sulla nullità del tesseramento. La Procura comunque insisteva per la affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il calciatore ERGOTTINO LUCA 2 anni di squalifica, per il Dirigente COLUZZI FERNANDO 6 mesi di inibizione, per i Dirigenti CAPONE e MASSAIA 2 anni di inibizione e per la Società OSTIANTICA CALCIO 3 punti di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene, innanzitutto, che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, per le più volte esposte motivazioni , di quella dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso la Commissione ritiene di dover considerare la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla società il suo stato libero, assicurazione rilevatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, come accaduto per il calciatore ERGOTTINO LUCA che partecipava illegittimamente a 3 gare del Campionato di Promozione Pertanto, va comminata, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, una sanzione pari al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del Campionato. Nel caso di specie, è evidente l’irregolarità commessa, in quanto il calciatore in questione ha partecipato attivamente alle gare oggetto del deferimento. Ai fini però della penalizzazione di punti in classifica, si ritiene che la stessa possa essere limitata, tenuto conto dei risultati sportivi acquisiti nelle 3 gare (1 vittoria e 2 sconfitte). Mentre appaiono del tutto ececssive le sanzioni richieste in applicazione della pena edittale prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella relativa all’art. 10 comma 6 del C.G.S.; e di applicare al calciatore ERGOTTINO LUCA la squalifica per 2 gare, al Sig. COLUZZI FERNANDO 2 mesi di inibizione; 1 mese di inibizione al Dirigente Accompagnatore CANTONE LUIGI, al Dirigente MASSAIA LUCIANO 15 giorni di inibizione; 2 punti di penalizzazione a carico della Società OSTIANTICA CALCIO da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 1.000 a carico della stessa. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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