COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 27 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERRESE E DI LEMME ANTONIO PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ORDINATORIO PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2011/2012

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 27 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERRESE E DI LEMME ANTONIO PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ORDINATORIO PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2011/2012 Con atto n. 5960/525 pf 11-12/MS/vdb del 5 marzo 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. LEMME Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cerrese all'epoca dei fatti, nonché la stessa Società A.S.D. CERRESE per rispondere: il primo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 49 lett. c) delle N.O.I.F. e degli artt. 23 e 24 nr. 2 lett. c) del Regolamento della L.N.D. così come integrati da quando stabilito dalla comunicazione della L.N.D. nr. Prot. Segr./MC/mde/7500 del 9.06.2011, per non aver provveduto entro il termine ordinatorio del 18 luglio 2011 al perfezionamento di tutti gli dempimenti per l'iscrizione al Campionato di Promozione, organizzato dal C.R. Molise LND per la stagione sportiva 2011/2012; la società, per responsabilità diretta ex art. 4, commi 1, del C.G.S. per l'illecito disciplinare ascritto al proprio Presidente e meglio indicato avanti. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione dei deferiti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento. Sono risultati presenti l'Avv. Raffaele Teodoro per la Procura Federale e l'attuale Presidente della società A.S.D. Cerrese, sig. Scorrano Lucio. Non è comparso il deferito sig. Lemme Antonio. Preliminarmente viene depositato accordo ex art. 23 del C.G.S. sottoscritto tra la Procura Federale ed il Presidente della società A.S.D. Cerrese che riporta la sanzione concordata di euro 700,00 a carico della medesima società. Il rappresentante della Procura Federale, per quanto riguarda il deferito Lemme Antonio, si è riportato al deferimento ed ha concluso con la richiesta di applicazione a suo carico della sanzione della ammenda di euro 1.000,00. La C.D. valutati i fatti oggetto del deferimento e tenuto conto che la società ha provveduto nel termine perentorio, fissato nei sette giorni successivi a quello ordinatorio, a regolarizzare la iscrizione al campionato di Promozione, ritiene che la richiesta avanzata dalla Procura Federale per Lemme Antonio non può essere accolta, sia perché lo stesso risponde della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. che ben può essere sanzionata con la inibizione e sia perché le disposizioni in vigore per le contestazioni in atti prevedono la sola ammenda a carico della società, che, si ricorda, svolge attività nel settore dilettantistico. P.Q.M. delibera di infliggere a LEMME Antonio, Presidente pro-tempore della società A.S.D. Cerrese all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. CERRESE la sanzione concordata della ammenda di euro 700,00 con contestuale chiusura del procedimento a carico della medesima società. Manda alla Segreteria del C.R.M. per quanto di competenza in merito al pagamento della sanzione pecuniaria per la suddetta società.
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