COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO N. 144/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FURNARI GIUSEPPE (Presidente della società Pol. Inessa) Società POL. INESSA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO N. 144/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FURNARI GIUSEPPE (Presidente della società Pol. Inessa)
Società POL. INESSA
Con nota del 8.11.2011 prot- 1334 pfl 10 – 11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l’inadempimento dell’obbligo per la società che partecipavano al Campionato allievi – juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all’udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30.
Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro discarico.
Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: “ Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato” chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente, ed €. 500,00 di ammenda a carico della società.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall’esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente , inflitte le sanzioni come da dispositivo.
In particolare si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi.
Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.
P.Q.M.
accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge:
l’inibizione di 1 mese a carico del sig. Furnari Giuseppe, Presidente della società Pol. Inessa, e l’ammenda di €. 150,00 a carico della società Pol. Inessa.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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