COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 163/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ANDOLINA CALOGERO (Presidente ASD Atletico Caltavuturo) 2) Società A.S.D. ATLETICO CALTAVUTURO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 163/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ANDOLINA CALOGERO (Presidente ASD Atletico Caltavuturo) 2) Società A.S.D. ATLETICO CALTAVUTURO La Procura Federale, con nota 1356 pf10-11/GS/reg del 30 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l’inibizione per mesi tre; alla Società l’ammenda di € 500,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores. Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Andolina Calogero, Presidente della ASD Atletico Caltavuturo, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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