COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n.136/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. TRIMARCHI GIUSEPPE (Presidente dell’A.S.D. Pellegrino) 2) Società A.S.D. PELLEGRINO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n.136/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. TRIMARCHI GIUSEPPE (Presidente dell’A.S.D. Pellegrino) 2) Società A.S.D. PELLEGRINO Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf10-11/GS/reg del 24 dicembre 2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: la prima delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la seconda della violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Trimarchi Giuseppe la inibizione per mesi tre; alla società l’ammenda di € 500,00”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi. Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato P.Q.M. infligge: al Sig. Trimarchi Giuseppe Presidente dell’ ASD Pellegrino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società ASD Pellegrino, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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