COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO N. 141/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. GRASSO GIOVANNI (Presidente della società A.S.D. Buseto) 2. Società A.S.D. BUSETO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO N. 141/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. GRASSO GIOVANNI (Presidente della società A.S.D. Buseto) 2. Società A.S.D. BUSETO Con nota del 15.11.2011 prot- 1330 pfl 0 – 11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l’inadempimento dell’obbligo per la società che partecipava al Campionato allievi – juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e avente la funzione di allenatore “squadre minori”. Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all’udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30 . Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro discarico Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: “ Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato” chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente ed €. 500,00 di ammenda a carico della società. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall’esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente, inflitte le sanzioni come da dispositivo. In particolare si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi. Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato. P.Q.M. accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge: l’inibizione di 1 mese a carico del sig. Grasso Giovanni, Presidente della società A.S.D. Buseto, e l’ammenda di €. 150,00 a carico della società A.S.D. Buseto. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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