CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2012 promosso da: A.S. Melfi Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2012 promosso da: A.S. Melfi Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2729 del 1° dicembre 2011) promosso da: A.S. Melfi srl, con e presso l’Avv. Gaetano Aita (gaetanoaita@katamail.com) parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con e presso gli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli (luigi@medugno.it) parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 26 novembre 2011, l’AS Melfi srl (d’ora in poi: Melfi) adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi: TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per l’annullamento e/o la riforma della delibera della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 76/CFG del 4/11/2011), con la quale veniva inflitta alla società la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica e un ammenda di euro 20.000,00. 2. La vicenda origina da due distinti atti (datati 26 luglio 2011), con i quali la Procura Federale ha deferito la società Melfi (e il suo presidente: sig. Giuseppe Maglione) dinanzi alla Commissione disciplinare, sulla base delle note COVISOC del 14-15 giugno 2011, per rispondere delle violazioni: a) dell’art. 85, lett. C, par. IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, «per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati […] relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS»; b) dell’art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, «per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti ai tesserati […] relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre (I trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS». 3. La Commissione disciplinare, con C.U. n. 17/CDN del 17 settembre 2011, riuniti i procedimenti per connessione soggettiva, ha inflitto al Melfi la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, oltre all’ammenda di € 20.000, 00 a titolo di recidiva. 4. La Procura Federale faceva appello nella parte in cui la società non è stata sanzionata anche per non avere provveduto, sempre alla data del 16.05.2011, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità da luglio a dicembre 2010 (I e II trimestre). 5. La Corte di Giustizia Federale, in sede di appello, accoglieva il ricorso e, conseguentemente, infliggeva al Melfi ulteriori 2 punti di penalizzazione, per un totale di 4 punti (C.U. n. 076/CGF del 4 novembre 2010 e n. 135/CGF del 19 gennaio 2011). 6. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, il Melfi promuove istanza di arbitrato e chiede di «accertare e dichiarare che al caso in specie è applicabile la nuova disciplina normativa e pertanto annullare ovvero riformare la decisione della Commissione della Corte di Giustizia e delle decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e per l’effetto sanzionare la società con la complessiva penalizzazione di 2 punti di penalizzazione in classifica escludendo la recidiva e la conseguente ammenda; in via subordinata, accertare e dichiarare che il procedimento innanzi alla Corte di giustizia Federale si è svolto a seguito di appello inammissibile da parte della procura federale non rilevato d’ufficio dalla stessa Corte anche su sollecitazione di parte e per l’effetto annullare con o senza rinvio la decisione impugnata per violazione del diritto di difesa e delle norme federali; in via ulteriormente subordinata, annullare ovvero riformare la decisione della Corte di giustizia Federale e per l’effetto confermare la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica irrogata dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale escludendo la recidiva dell’ammenda di euro 20.000,00 ovvero confermarla in toto in ulteriore subordine». 7. Si costituiva con propria memoria la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie considerazioni di merito e concludendo per «la declaratoria di inammissibilità, in parte qua, dell’istanza avversaria e, comunque, il suo rigetto nel merito. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla spese ed agli onorari del presente giudizio, ivi compresi i diritti amministrativi versati». 8. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa; la parte resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona dell’Avv. Aurelio Vessichelli; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 9 gennaio 2012 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 9. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 24 gennaio 2012 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non aveva nessun esito. Si teneva una seconda udienza, in data 15 febbraio 2012, dove le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 10. Più questioni vengono sollevate dinnanzi a questo Collegio: a) la competenza a sottoporre a giudizio arbitrale ammende di importo inferiore a € 50.000,00 (come previsto dall’art. 30, comma 3, statuto FIGC); b) presunta violazione degli artt. 30 e 33 CGS relativamente alla abbreviazione dei termini sulle modalità procedurali relative al giudizio di appello in sede di Corte di Giustizia Federale; c) presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 85 lett. c) par. IV NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF. 11. Per quanto riguarda la competenza del TNAS a giudicare sulle ammende di importo inferiore a € 50.000,00, secondo quanto affermato all’art. 30 dello Statuto della FIGC, al quale il Melfi è vincolato all’osservanza, che esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». Il TNAS, e in particolare proprio questo stesso Collegio arbitrale, si è già pronunciato sul punto, con una decisione che è stata poi seguita da altri pronunciamenti arbitrali (Lodo Ascoli Calcio 1989 SpA vs. Figc, del 15 dicembre 2009), che individua nello Statuto Figc, e specificatamente nell’art. 30, la clausola compromissoria che consente la chiamata in arbitrato. Pertanto, difetta della competenza il TNAS nell’ipotesi che l’oggetto del gravame sia un’ammenda inferiore a euro 50.000,00. Pertanto, questo Collegio, sulla base di precedenti pronunce, ritiene di dovere “stralciare” la parte della sanzione riferita all’ammenda pecuniaria in quanto inferiore a euro 50.000,00, e dichiarare la propria incompetenza sul punto. 12. Per quanto riguarda l’abbreviazione dei termini in sede di appello, determinati dalla Corte di Giustizia Federale, con il rischio paventato dal ricorrente di compressione del diritto di difesa, va detto quanto segue. Il fatto che la difesa del Melfi abbia potuto comunque dispiegare le sue difese in sede di appello, dimostra che non vi è stata una lesione del diritto di difesa né una mancata applicazione del principio del contraddittorio. E comunque, la difesa, qualora si fosse sentita privata della possibilità di esercitare in pieno il diritto di difesa, avrebbe potuto chiedere la concessione di un termine. Il fatto poi, che la questione sottoposta a giudizio della Corte di giustizia, ammesso e non concesso che si sia manifestata una compressione del diritto di difesa, può ben essere soggetta a revisione in sede arbitrale, come in questo caso, consente alla parte di elaborare, con maggiore agio, le sue difese in un contesto processuale che osserva tempi e modalità nel rispetto del principio del contraddittorio. 13. Infine, la questione della presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 85 lett. c) par. IV NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF. Il Collegio è pervenuto alla conclusione che nel sillogismo volto alla soluzione della presente controversia la premessa maggiore debba essere costituita dall’art. 85, lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF della FIGC nel testo vigente all’epoca dei fatti e senza alcuna limitazione ermeneutica derivante dal C.U. n. 85/A dell’8 novembre 2011. In questa prospettiva, il Collegio è chiamato a valutare se la permanenza – alla data del 16 maggio 2011 - dell’inadempimento della Società calcistica alle obbligazioni di versamento degli emolumenti dei tesserati relativi al II trimestre 2010 e delle ritenute e contributi relativi al I e II trimestre 2010 costituisca un autonomo illecito disciplinare; ovvero se, in presenza dell’irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del III trimestre, sia preclusa l’applicazione di un’ulteriore e autonoma sanzione. A tal fine, appare opportuno muovere dalla disposizione la cui violazione è posta alla base della decisione impugnata in questa sede. Si tratta dell’art. 85, lettera c), IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC. Tale disposizione prevede che: «[…] IV Emolumenti. 1. Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […] V. Ritenute e contributi. Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […]». (sottolineatura e grassetto d.r.) L’analisi testuale dei due paragrafi evidenzia una differenza. La prima norma, infatti, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento «di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati». La seconda norma, invece, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento « delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre». La differenza, tutt’altro che irrilevante ai fini del decidere, riguarda l’aggettivo «tutti» che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Questo dato testuale autorizza l’interprete ad attingere ad un primo risultato ermeneutico sulla base del criterio letterale: tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale. L’attività di interpretazione, tuttavia e proprio sulla base della disposizione da ultimo citata, non può arrestarsi al criterio letterale che deve essere coniugato con quello funzionale. Anche in questa prospettiva il risultato non muta ma - a parere del Collegio e in linea con l’orientamento già espresso in altre occasioni (cfr.: v. Lodo Salernitana Calcio 1919 SpA vs. Figc del 13 maggio 2011) - addirittura, si rafforza. È, invero, ragionevole il trattamento differenziato predicato dalle disposizioni, ove si consideri che la verifica continua sul pagamento degli emolumenti dovuti per tutti i trimestri scaduti assolve ad una funzione di tutela del lavoratore che, diversamente, si troverebbe esposto al mancato percepimento della retribuzione maturata; retribuzione che, peraltro, riceve una tutela di carattere costituzionale. Al contrario, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente. Il Collegio, pertanto, reputa che la decisione impugnata debba essere riformata nella parte in cui ascrive alla A.S. Melfi la violazione disciplinare con riguardo al permanere dell’inadempimento relativo alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals. Al contrario, la decisione deve essere confermata in relazione alla permanenza dell’inadempimento rispetto agli emolumenti dovuti per il II trimestre. Pertanto, la sanzione della penalizzazione di ulteriori due punti in classifica deve essere ridotta a un punto. Conseguentemente, avuto riguardo alla statuizione finale della decisione impugnata, la sanzione della penalizzazione deve essere ridotta da punti quattro a punti tre. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite. In considerazione della natura della controversia e attesa la complessità delle questioni trattate, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio che vengono liquidati in € 6.000,00 (seimila/00). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: a) accoglie l’istanza di arbitrato presentata dalla A.S. Melfi srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, riduce la penalizzazione in classifica da punti quattro a punti tre. b) si dichiara incompetente per la parte della sanzione relativa all’ammenda; c) compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; d) pone a carico delle parti – A.S. Melfi srl. e Federazione Italiana Giuoco Calcio –, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; e) pone a carico delle parti – A.S. Melfi srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; f) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 15 febbraio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Maurizio Benincasa F.to Aurelio Vessichelli
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