DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 668 del 28/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/3/2012: DILETTANTISTICA REGALBUTO – FUTSAL PALESTRINA C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 668 del 28/03/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17/3/2012: DILETTANTISTICA REGALBUTO – FUTSAL PALESTRINA C5
Reclamo preposto dalla società Futsal Palestrina C5 avverso l'esito della gara
Dilettantistica Regalbuto– Futsal Palestrina C5
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la società Futsal Palestrina non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo relativo alla gara in oggetto non provvedendo ad
inviare le motivazioni entro i termini prescritti dall’art.29, comma 4,
lett.b del C.G.S.;
tenuto conto che i reclami anche se solo preannunciati sono comunque
gravati della relativa tassa ai sensi dell’art.33, comma 8 del C.G.S.;
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n 644. del 20.3.2012,
decide:
a)di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine
dell’incontro Dilettantistica Regalbuto– Futsal Palestrina C5 5-0;
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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