DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 668 del 28/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/3/2012: DILETTANTISTICA REGALBUTO – FUTSAL PALESTRINA C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 668 del 28/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/3/2012: DILETTANTISTICA REGALBUTO – FUTSAL PALESTRINA C5 Reclamo preposto dalla società Futsal Palestrina C5 avverso l'esito della gara Dilettantistica Regalbuto– Futsal Palestrina C5 Il Giudice Sportivo, rilevato che la società Futsal Palestrina non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara in oggetto non provvedendo ad inviare le motivazioni entro i termini prescritti dall’art.29, comma 4, lett.b del C.G.S.; tenuto conto che i reclami anche se solo preannunciati sono comunque gravati della relativa tassa ai sensi dell’art.33, comma 8 del C.G.S.; P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. n 644. del 20.3.2012, decide: a)di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Dilettantistica Regalbuto– Futsal Palestrina C5 5-0; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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