LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.159 1)RICORSO DEL CALCIATORE Stephane CHOVET/A.C.R.MESSINA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.159 1)RICORSO DEL CALCIATORE Stephane CHOVET/A.C.R.MESSINA Con Racc.A.R. in data 27/01/2012 il sig.Stephane CHOVET, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.300,00 Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società e la copia dell’accordo economico (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Stephane CHOVET, nei confronti della Società A.C.R.MESSINA S.r.l. per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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