LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.159 2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PANTALEONI/A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.159 2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PANTALEONI/A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l. Con Racc.A.R. in data 30/01/2012 il sig.Matteo PANTALEONI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Societàà A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l.. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società e l’attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.50,00 (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Matteo PANTALEONI, nei confronti della Società A.S.D.LUCO CANISTRO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
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