LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.159 3) RICORSO DEL CALCIATORE Mirco GIORGI/RAVENNA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.159
3) RICORSO DEL CALCIATORE Mirco GIORGI/RAVENNA CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2011 il sig Mirco GIORGI , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società RAVENNA CALCIO S.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.9.077,80 maturata e non percepita alla
data del 16/12/2011, in quanto successivamente trasferito ad altra Società.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
RAVENNA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig Mirco GIORGI della somma di
€9.077,80.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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