LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. GENOA – Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo,
rilevato che i sostenitori della Soc. Genoa hanno turbato l’iniziale minuto di raccoglimento in
memoria di un militare italiano caduto nell’adempimento del proprio dovere con grida e cori
ingiuriosi;
considerato che altri sostenitori, numericamente prevalenti, hanno immediatamente e chiaramente
manifestato la propria dissociazione da tale deprecabile comportamento;
ricorrendo con efficacia esimente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) e d) CGS;
dichiara
la Soc. Genoa non sanzionabile per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in violazione
dell’art. 12, n. 3 CGS.