LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. GENOA – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo, rilevato che i sostenitori della Soc. Genoa hanno turbato l’iniziale minuto di raccoglimento in memoria di un militare italiano caduto nell’adempimento del proprio dovere con grida e cori ingiuriosi; considerato che altri sostenitori, numericamente prevalenti, hanno immediatamente e chiaramente manifestato la propria dissociazione da tale deprecabile comportamento; ricorrendo con efficacia esimente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) e d) CGS; dichiara la Soc. Genoa non sanzionabile per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12, n. 3 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it