COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 24/ 3/2012 ROXAN C5 – ATLETICO SILVI Il Giudice Sportivo

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 24/ 3/2012 ROXAN C5 - ATLETICO SILVI Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della Società Roxan C5 con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Atletico Silvi per avere quest'ultima impiegato il calciatore Innero Bruno, che risultava squalificato per tre gare come da provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale N.51 del 8 Marzo 2012; - rilevato che in occasione dell'incontro del 3/3/2012 il calciatore Innero Bruno veniva espulso a fine gara e non espulso dal campo, ed in conseguenza nella gara successiva di recupero del 6/3/2012 poteva essere impiegato, in quanto nel caso in esame non scattava l'automatismo, e, quindi doveva scontare la sanzione solo nelle partite successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale N.51 del 8/3/2012, con la conseguenza che avrebbe dovuto scontare la squalifica delle tre giornate in occasione delle gare del 10/3/12, 17/3/12 e 24/3/12; - visto l’art.17 c. 5 a C.G.S. DELIBERA a) di accogliere il reclamo e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Atletico Silvi con il seguente punteggio Roxan C5 / Atletico Silvi 6 a 0; b) di accreditare la tassa reclamo.
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