COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.109 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore LATELLA Roberto per anni CINQUE con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., penalizzazione di TRE punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.109 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore LATELLA Roberto per anni CINQUE con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., penalizzazione di TRE punti in classifica). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante alla seduta del 12.3.2012, che ha confermato il reclamo, chiedendone l'accoglimento; sentito l'arbitro alla seduta del 2 aprile 2012; RILEVA 1-.Scrive l'arbitro nel rapporto di gara che, al 35° del secondo tempo il Sig. Latella Roberto, n.13 della società Comprensorio Lazzaro, improvvisamente e senza lasciar presagire nulla, lo colpiva violentemente con due pugni alla testa e precisamente nella zona laterale fra la tempia ed il padiglione auricolare, nonché con un forte pugno alle costole, che gli causava un dolore lancinante con difficoltà a respirare. A seguito dell’aggressione l’arbitro accusava forte dolore, vertigini, capogiri e notevoli difficoltà respiratorie tali da provocare la perdita di conoscenza per qualche istante. Si accasciava sul terreno di gioco accusando conati di vomito tali da rendere necessario l’intervento dei dirigenti della società Antonimina, i quali lo accompagnavano nel proprio spogliatoio. A questo punto l’arbitro, non ritenendo di essere nello stato fisico e psicologico tale da proseguire la gara, chiedeva ai Carabinieri unitamente ad un dirigente della società Antonimina di essere accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri, dove veniva sottoposto agli accertamenti del caso, come da allegato certificato medico, con prognosi di due giorni. Con provvedimento del 23.2.2012, il Giudice Sportivo Territoriale, ritenuto che la gara non aveva avuto un regolare svolgimento, riconosciuta la responsabilità diretta del Sig. Latella Roberto e oggettiva della società Comprensorio Lazzaro, ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S., infliggeva al sig. Latella e alla società Comprensorio Lazzaro le sanzioni per cui è reclamo. 2.- Con il suo reclamo la società Comprensorio Lazzaro, senza contestare la ricostruzione dei fatti, impugna il provvedimento invocando l'applicazione di sanzioni meno afflittive. Riguardo alla responsabilità del calciatore Latella Roberto, con argomentazione assolutamente inaccettabile, rappresenta una “provocazione” da parte dell'arbitro che avrebbe comportato la ingiustificabile reazione del calciatore, appena ammonito per proteste, che riteneva di essere stato penalizzato per un rigore negato. Riguardo alle sanzioni inflitte alla società per responsabilità oggettiva, non contesta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, mentre impugna la penalità dei tre punti in classifica, sanzione giudicata fortemente punitiva perché ulteriore a quella della perdita della gara. 3.- Il direttore di gara, sentito alla seduta del 2 aprile 2012, ha confermato integralmente il contenuto del referto. Tanto premesso, la Commissione ritiene che le argomentazioni a sostegno del reclamo non possano trovare ascolto, non individuando alcuna scusante nella fattispecie, anche per la gravità e la violenza del gesto. La decisione del primo giudice è, perciò, corretta tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, ai quali devono essere commisurate anche le sanzioni a carico delle società, a norma dell'art.18 del C.G.S., la cui entità deve ritenersi, perciò, congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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