COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.121 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 8.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Sersale – Soverato del 12.2.2012 con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012
DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.121 della Società A.S. SERSALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.114 del 8.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Sersale – Soverato del 12.2.2012 con il punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentiti l'arbitro e gli assistenti arbitrali a chiarimenti;
RILEVA
la reclamante impugna la sanzione della perdita della gara per 0 - 3 comminata per aver violato le norme sull'impiego dei calciatori
“under”, deducendo che all'8° del 2° tempo il calciatore n.11 Donnini (1993) sarebbe stato sostituito dal calciatore Mazzei Antonio
(1994) e non da Brizzi (1992), come annotato in referto.
Tanto perché i calciatori della panchina, al termine del primo tempo, effettuando il riscaldamento senza casacca, avrebbero
scambiato le maglie ed il Mazzei, anziché la 14, avrebbe indossato la casacca n.15, assegnata in distinta al Brizzi.
Non si sarebbe così concretizzata la violazione della disposizione pubblicata sul CU n. 2 del 4.7.2011, che stabilisce per il
Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2011/2012 la presenza in campo per tutta la gara di almeno due giocatori nati dopo il
1.1.1992, di un '93 e di un '94.
A sostegno della tesi esibisce copia del tesserino federale con la foto ufficiale del calciatore Mazzei, e alcune foto della gara che lo
ritraggono in azione con la maglia n.15, documentazione già prodotta davanti al giudice di primo grado, il quale però ha ritenuto di
dover accordare piena fede al rapporto arbitrale, non tenendo in alcun conto la produzione fotografica.
Sentito a chiarimenti l'arbitro, al quale sono state sottoposte in visione le predette foto, ha dichiarato di non essere in grado di
stabilire se il calciatore raffigurato nelle foto prodotte con il n.15 sia lo stesso che prima della gara era stato identificato ed indicato in
distinta con il n.14.
Nello stesso senso le dichiarazioni degli assistenti arbitrali, pure sentiti nel corso dell’odierna seduta.
In siffatta situazione non v’è alcuna certezza che il calciatore che ha indossato la casacca numero 15 sia effettivamente Mazzei
Antonio che, indicato in distinta con il n.14, avrebbe erroneamente indossato, al momento del suo ingresso in campo, la casacca del
compagno di squadra.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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