COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.124 della Società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 8.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Moschetta – Bovese del 3.3.2012 con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012
DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.124 della Società POL. BOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n.47 del 8.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Moschetta - Bovese del 3.3.2012 con il
punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante e la società resistente;
ritenuto che la dedotta inammissibilità del ricorso, per difetto di sottoscrizione, da parte della società Moschetta è infondata;
la copia pervenuta a questa Commissione, essendo regolarmente sottoscritta, è comunque sanata;
che il ricorso è infondato risultando dal referto arbitrale che, sedati gli incidenti, la Società Bovese rifiutava di rientrare sul terreno di
giuoco per riprendere la gara, malgrado gli inviti del direttore di gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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