COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BERTONI BATTIPAGLIA – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 – BERTONI BATTIPAGLIA DEL 26/2/12

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BERTONI BATTIPAGLIA – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 – BERTONI BATTIPAGLIA DEL 26/2/12 Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Virtus Sarno F.C. 2005 abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, persona diversa, e precisamente il calciatore Pietrafesa Massimo, come indicato al n. 5, sebbene fosse in corso di squalifica e pertanto, chiedeva fosse applicata a carico della società medesima, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–3. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, viste, altresì, le controdeduzioni della società Virtus Sarno F.C. 2005, nonché richiesti chiarimenti all’arbitro, e convocati opportunamente i calciatori, dei quali è regolarmente comparso solo il sig Pietrafesa Maurizio, è emerso che l’arbitro prima dell’inizio della gara provvedeva, come di rito, all’identificazione dei calciatori delle due società. Riferisce il direttore di gara che l’atleta della società Virtus Sarno F.C. 2005 identificato era Pietrafesa Maurizio, e non Massimo come erroneamente trascritto ed indicato in distinta al n. 5 della società Virtus Sarno F.C. 2005, a mezzo patente auto, regolarmente indicata in distinta, perfettamente conforme e corrispondente alla persona presente sul campo. Lo stesso arbitro ha, in questa sede riconosciuto attraverso la documentazione acquisita il sig. Pietrafesa Maurizio, ed ha confermato che ha certamente preso parte alla gara. È stata, pertanto, confermata la circostanza addotta dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, dell’errore materiale di trascrizione del nominativo (Massimo anziché Maurizio) in distinta, unico ed esclusivo errore, perché il documento prodotto per l’identificazione era riferito al sig. Pietrafesa Maurizio, regolarmente identificato prima della gara e dinanzi a questo Giudice. Per tutto innanzi esposto, si ritiene che lo stesso calciatore è stato correttamente identificato prima della gara ed ha regolarmente partecipato alla gara in epigrafe, come emerge anche dagli atti ufficiali; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di infiggere alla società Virtus Sarno F.C. 2005 l’ammenda di € 30.00 per l’errata compilazione della distinta. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, in ragione della circostanza che la reclamante è stata indotta in errore dalla errata compilazione della distinta di gara della società avversaria.
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