COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO I PARETE CALCIO DEL 26.02.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO I PARETE CALCIO DEL
26.02.2012
lì G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Real Forino Calcio per la gara in
epigrafe, osserva: la società reclamante sostiene che, in occasione della gara medesima, si sia
verificata una posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile (non Avitabile,
come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 70 del 26.01.2012, alla
pag. 1605) Luigi (nato il 2.06.1988). Invero, il predetto calciatore Abitabile Luigi, in occasione della
gara Parete Calcio – Atletico Benevento del 22.01.2012, valevole per il Campionato in epigrafe, è
stato sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, quale calciatore non espulso dal campo,
con la squalifica per tre giornate di gara, inclusa una per cumulo di ammonizioni. Tale squalifica,
non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue
all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima
gara ufficiale, immediatamente successiva alla pubblicazione della sanzione sul predetto
Comunicato Ufficiale: ovvero, avrebbe dovuto essere espiata, nel caso di specie, nella gara del
28.01.2012. Orbene, nelle gare: Felice Scandone / Parete Calcio del 28.01.2012 (immediatamente
successiva a quella della pubblicazione della sanzione: prima giornata di squalifica); Parete Calcio /
Real Cervino del 19.02.2012 (anch’essa precedente la gara, oggetto del reclamo in esame: seconda
giornata di squalifica), ed, infine, Parete Calcio / Rione Mazzini del 5.02.2012 (rinviata per neve e
poi recuperata il 22.02.2012, ossia prima della gara, oggetto del reclamo in esame: terza giornata di
squalifica); il citato calciatore Abitabile Luigi non è stato né inserito nelle distinte ufficiali di gare della
propria società di appartenenza, né utilizzato, espiando, così, la sanzione delle tre giornate di
squalifica a suo carico. Di conseguenza, il nominato calciatore Abitabile Luigi ha partecipato alla
gara in epigrafe in posizione regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Forinio Calcio; di omologare il risultato
conseguito sul campo (2-2); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società reclamante.
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