COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO I PARETE CALCIO DEL 26.02.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO I PARETE CALCIO DEL 26.02.2012 lì G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Real Forino Calcio per la gara in epigrafe, osserva: la società reclamante sostiene che, in occasione della gara medesima, si sia verificata una posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile (non Avitabile, come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 70 del 26.01.2012, alla pag. 1605) Luigi (nato il 2.06.1988). Invero, il predetto calciatore Abitabile Luigi, in occasione della gara Parete Calcio – Atletico Benevento del 22.01.2012, valevole per il Campionato in epigrafe, è stato sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per tre giornate di gara, inclusa una per cumulo di ammonizioni. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva alla pubblicazione della sanzione sul predetto Comunicato Ufficiale: ovvero, avrebbe dovuto essere espiata, nel caso di specie, nella gara del 28.01.2012. Orbene, nelle gare: Felice Scandone / Parete Calcio del 28.01.2012 (immediatamente successiva a quella della pubblicazione della sanzione: prima giornata di squalifica); Parete Calcio / Real Cervino del 19.02.2012 (anch’essa precedente la gara, oggetto del reclamo in esame: seconda giornata di squalifica), ed, infine, Parete Calcio / Rione Mazzini del 5.02.2012 (rinviata per neve e poi recuperata il 22.02.2012, ossia prima della gara, oggetto del reclamo in esame: terza giornata di squalifica); il citato calciatore Abitabile Luigi non è stato né inserito nelle distinte ufficiali di gare della propria società di appartenenza, né utilizzato, espiando, così, la sanzione delle tre giornate di squalifica a suo carico. Di conseguenza, il nominato calciatore Abitabile Luigi ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Forinio Calcio; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-2); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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