COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO I LEONI PERSANO – GARA I LEONI PERSANO / BELLIZZI CALCIO DEL 22.01.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO I LEONI PERSANO – GARA I LEONI PERSANO / BELLIZZI CALCIO DEL 22.01.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società I Leoni Persano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Lettieri Alessio, nato il 20.07.1987, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il nominato calciatore Lettieri Alessio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Bellizzi Calcio, dal 16.09.2012, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società I Leoni Persano; di omologare il risultato conseguito sul campo (0-3 a favore della società Bellizzi Calcio); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it