COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO I LEONI PERSANO – GARA I LEONI PERSANO / BELLIZZI CALCIO DEL 22.01.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO I LEONI PERSANO – GARA I LEONI PERSANO / BELLIZZI CALCIO DEL
22.01.2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società I Leoni Persano in ordine alla
gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento,
del calciatore Lettieri Alessio, nato il 20.07.1987, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli
accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il nominato
calciatore Lettieri Alessio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Bellizzi Calcio, dal
16.09.2012, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la
partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società I Leoni Persano; di omologare il risultato conseguito sul
campo (0-3 a favore della società Bellizzi Calcio); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata,
sul conto della società reclamante.
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