COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DE APOTHEKER – REAL PIETRASTORNINA DEL 31/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DE APOTHEKER – REAL PIETRASTORNINA DEL 31/3/2012
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata perché all’interno
dell’impianto di giuoco erano presenti delle strutture metalliche di grossa portata che rendevano, di
fatto, impossibile la disputa della gara. Questo G.S.T., considerato che l’onere della organizzazione
della gara, nel quale rientra la disponibilità di idoneo campo di giuoco per assicurarne il regolare
svolgimento, incombe sulla società ospitante e preso atto che, nel caso di specie, la società
medesima non ha ottemperato a tale onere ne si è attivata per rendere il campo di giuoco idoneo
per poter effettuare la disputa della gara, per tali motivi, in applicazione dell’art.17, comma 3, del
C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società De Apotheker la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3.