COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DAL DIR.ACC.UFF. SILVESTRI LUCIANO Avverso inibizione al 31.12.2012 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012 gara S.VITTORE – CIVITELLA dell’11.3.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DAL DIR.ACC.UFF. SILVESTRI LUCIANO Avverso inibizione al 31.12.2012 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012 gara S.VITTORE – CIVITELLA dell’11.3.2012 Il sig. .SILVESTRI LUCIANO, dir.acc.uff.dell’A.S.D. Civitella Calcio, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, facendo presente che, dopo oltre un’ora dalla fine dell’incontro, si recava nello spogliatoio dell’arbitro per il ritiro dei documenti e veniva apostrofato dallo stesso di insegnare l’educazione ai propri giocatori. Ad una educata risposta, l’arbitro iniziava ad urlare e ad inveire spingendo in malo modo. Nella concitazione usciva, sbattendo la porta. Non vi è stata nessun tentativo di rientrare nello spogliatoio e tanto meno nessun intervento di alcun dirigente del San Vittore. Era preoccupato, in quel momento, di fare uscire dalla zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro i propri giocatori, per il timore che qualcuno intendesse venire a contatto con l’arbitro, reo a loro dire di essere stati da lui offesi durante la gara e di avere usato un tono di spregio nei suoi confronti. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il dir.acc.uff.SILVESTRI, entrato nel suo spogliatoio per il ritiro dei documenti, gli rivolgeva parole offensive e dubbiose sulla sua imparzialità nella conduzione della gara. Invitato ad uscire, reiterava le esternazioni ad alta voce e, postosi sulla soglia dello spogliatoio, impediva la chiusura della porta, spingendola con forza. Dovevano intervenire due dirigenti della squadra locale per allontanarlo e, dall’esterno, continuava ad indirizzare offese all’arbitro; - valutato che il riprovevole comportamento del dir.acc.uff. SILVESTRI, debba, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2012 la inibizione del dir.acc.uff. SILVESTRI LUCIANO. Dispone per la restituzione della tassa versata in € 130.
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