COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 110 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL BELLARIA CALCIO A 5 Avverso squalifica per 2 giornate calc. COLA PIERO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 28.3.2012 gara FUTURA ALFONSINE – REAL BELLARIA del 26.3.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 110 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL BELLARIA CALCIO A 5 Avverso squalifica per 2 giornate calc. COLA PIERO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 28.3.2012 gara FUTURA ALFONSINE – REAL BELLARIA del 26.3.2012 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. REAL BELLARIA CALCIO A 5 e dispone per l'addebito della tassa, non versata..
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