COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 05.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. TOLMEZZO CARNIA (Campionato di Eccellenza) in merito alla sanzione della squalifica per 3 gare effettive del proprio calciatore Fabio CACITTI (in C.U. n° 85 del 22.03.2012).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 05.04.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.S.D. TOLMEZZO CARNIA (Campionato di Eccellenza) in merito alla sanzione
della squalifica per 3 gare effettive del proprio calciatore Fabio CACITTI (in C.U. n° 85 del
22.03.2012).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 85 dd. 22.03.2012 il G.S.R. infliggeva al calciatore Fabio
CACITTI la squalifica per tre giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19 punto 4 lett. b) CGS “… per
condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco, nel mentre il
predetto avversario era a terra, lo prendeva per il colletto della maglietta e lo tirava, dopodichè saliva
con il proprio piede sulla gamba del predetto calciatore (all’altezza della coscia) con tutto il peso del
proprio corpo; ...”
Il fatto sanzionato dal GSR si verificava durante la gara disputatasi il giorno 18.03.2012 tra le compagini
dell’Unione Fincantieri Monfalcone e quella dell’A.S.D. Tolmezzo Carnia.
Con reclamo di data 28.03.2012 quest’ultima impugnava la decisione adottata dal GSR nei confronti del
proprio tesserato, di cui chiedeva la riforma con conseguente riduzione della sanzione “in misura
equamente rapportata all’effettivo svolgimento dei fatti” .
A sostegno del suo reclamo l’A.S.D. Tolmezzo Carnia accampava l’esistenza di “immagini televisive
dell’emittente “FVG Sport Channel”” che, dichiarandosi disponibile ad inviare alla CDT anche via e.mail,
asseritamente evidenzierebbero un andamento fattuale diverso da quello descritto dall’arbitro a referto
di gara e dallo stesso confermato in sede di chiarimenti al GSR.
Riunitasi, nella composizione in premessa indicata, per decidere in merito all’impugnazione proposta
dall’ASD Tolmezzo Carnia, la CDT la ritiene infondata per le ragioni qui di seguito illustrate.
La richiesta della reclamante di riformare la decisione del GSR sulla scorta del filmato televisivo cui essa
ha fatto riferimento non solo non può essere accolta ma neppure è giuridicamente ammissibile.
Preliminarmente si rileva che l’A.S.D. Tolmezzo Carnia dopo aver solamente addotto l’esistenza di una
ripresa televisiva ha tardivamente prodotto via email il 30.03.2012 (quindi oltre il termine stabilito dall’art.
36 CGS secondo cui il reclamo con quanto ad esso inerente deve essere perentoriamente proposto, a
pena di decadenza, entro 7 gg dalla data di pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare)
un filmato contenente alcune immagini prive di qualsiasi riferimento temporale e spaziale, asseritamente
riguardante il caso in contesto ed asseritamente diffuso dall’emittente “FVG Sport Channel”, senza
neppure indicare da chi e con quali strumenti realizzato.
Sul piano normativo si ritiene invece opportuno richiamare le regole sulla utilizzabilità delle prove
televisive e dei filmati stabilite dall’art. 35 del CGS il quale così testualmente dispone:
Al punto 1/2 che “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al
solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche riprese televisive o altri
filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti
ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore
Al punto 1/3 che “Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente
antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non
ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo
nazionale riservata segnalazione entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara”.
Al punto 1/4 che “Le disposizioni di cui al punto 1/3 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della
LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o
concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può
essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato”.
La disciplina dettata dal CGS per il settore dilettantistico, consente dunque agli organi della giustizia
sportiva di poter utilizzare come prova le riprese televisive ed i filmati che offrano piena garanzia tecnica
e documentale nei soli casi in cui:
-a) si tratti di accertare se vi sia stato un errore di persona nell’irrogazione di un provvedimento
disciplinare riguardante lo svolgimento delle gare;
e, stante il richiamo operato dall’art. 35 c. 1/4 CGS,
-b) qualora si tratti di accertare la sussistenza di fatti riguardanti una condotta violenta o l’uso di
espressioni blasfeme, non visti (o percepiti) dall’Arbitro su segnalazione del Procuratore federale o del
commissario di campo.
Ciò detto è evidente che il caso esaminato non riguarda alcuna delle due ipotesi considerate: non
certamente la prima (non essendovi stato alcun errore o scambio di persona); tantomeno la seconda
atteso che non c’è stata segnalazione alcuna e comunque l’arbitro ha pacificamente “visto” l’episodio di
cui si è reso artefice il CACITTI che è stato fra l’altro immediatamente sanzionato con l’espulsione dal
terreno di gioco.
Dunque il reclamo dell’ASD Tolmezzo Carnia non solo non può essere accolto per la decadenza in cui
la società è incorsa nel trasmettere tardivamente il filmato di cui trattasi e per l’inaffidabilità che questo
presenta non rispondendo con precisione ad alcuna delle garanzie tecniche e documentali imposte dalle
norme in materia (con la precisazione che alla decadenza in cui è incorsa la reclamante non può
ovviamente sopperire la CDT il cui compito non è certamente quello di sostituirsi alle parti per assolvere
ad un onere – quello probatorio – gravante unicamente su di esse).
Ma anche per l’inammissibilità della prova televisiva nel caso in esame nel quale, per quanto sopra
osservato, non è previsto che ad essa si possa ricorrere; ragion per cui quand’anche il filmato fosse
stato tempestivamente prodotto lo stesso non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzato come
prova per documentare fatti asseritamente contrari a quelli attestati dall’arbitro.
Per altro verso si osserva ancora che a norma delle vigenti disposizioni regolamentari (art. 35 c 1/1
CGS) “i rapporti dell’arbitro … e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento
dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che gli stessi non possono essere confutati
semplicemente negando i fatti descritti dall’Ufficiale di gara o attribuendo loro un significato od una
interpretazione inconciliabile o incompatibile con il resoconto da lui fornito.
Ancor meno se, come nel caso in esame, la descrizione fattuale, peraltro confermata dal direttore di
gara al GSR, risulti chiara, coerente, precisa e dettagliata nel riportare gli eventi e la loro dinamica, sì da
non consentire dubbi interpretativi o ricostruzioni fenomeniche alternative.
Infine, per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio rileva la CDT che il comportamento addebitato al
CACITTI è stato correttamente qualificato dal GSR come “condotta violenta” di cui all’art. 19 punto 4 lett.
b) del CGS che prevede come punizione minima la squalifica per tre giornate.
Nessuna riduzione può quindi essere operata dalla CDT rispetto ad una sanzione disciplinare che già
risulta essere stata applicata nel minimo.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Tolezzo Carnia e dispone incamerarsi la
relativa tassa.
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